PARLAMENTO SICILIANO | ||
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STATUTO DI AUTONOMIA DELLA SICILIA | ||
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA APPROVATO CON REGIO DEC. LGT. N.455 15 MAGGIO 1946 |
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INCLUSO NELL'ART. 116 NELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 1948 | ||
BANDIERA SICILIANA: LEGGE N.1 DEL 2000 DEL PARLAMENTO SICILIANO | ||
INDICE DI TUTTI GLI ARTICOLI | ||
N.B. Il testo originario è riportato in tondo; le modifiche apportate dalla legge costituzionale12 aprile 1989, n. 3, sostitutive di quelle apportate dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono riportate in corsivo; le modifiche apportate dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 1, sono riportate in tondo sottolineato. Le note agli articoli in MAIUSCOLO ROSSO sono tratte dal libro di Natale Turco "L'essenza della questione siciliana. Storia e diritto 1812 - 1983". Edito dal Centro Studi Storico - Sociali Siciliani, Catania. Stampato nel 1983 dal Centro Editoriale Tipografico Radar. In vendita presso la libreria Musumeci, via Caronda (villa Bellini), Catania. |
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TITOLO I |
ORGANI DELLA REGIONE |
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SEZIONE I | ||
ASSEMBLEA REGIONALE | ||
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DEPUTATI, NON CONSIGLIERI. ASSEMBLEA REGIONALE E NON CONSIGLIO REGIONALE.I DEPUTATI SONO PARI AI SENATORI. |
L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo del precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione. |
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Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative. Tale Commissione indìce le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragione di sicurezza nazionale. |
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8 bis |
Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale, il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione. |
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SEZIONE II | ||
PRESEDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE | ||
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Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, L'Assemblea regionale, con la legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonchè i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale, e il presidente della Regione. La Carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono proposti ai singoli rami dell'Amministrazione. |
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In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro entro i successivi tre mesi. |
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TITOLO II |
FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI |
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SEZIONE I | ||
FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE | ||
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Con la legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. |
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Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento. |
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13bis |
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a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; PRODUZIONE ELETTRICA f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; PETROLIO - METANO - SALI POTASSICI i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità. |
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LE PREFETTURE GOVERNATIVE SONO ABOLITE IN SICILIA |
L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali princìpi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali. |
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a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere; b) igiene e sanità pubblica; c) assistenza sanitaria; d) istruzione media e universitaria; UNIVERSITA' e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio; f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato; g) annona; h) assunzione di pubblici servizi; i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale. |
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17bis |
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale. |
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L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione. |
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SEZIONE II | ||
FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELLA GIUNTA REGIONALE | ||
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Il Presidente è a capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali. |
IL PRESIDENTE E' MINISTRO DEL GOVERNO QUANDO SI DECIDE SU QUESTIONI SICILIANE |
Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione. | ||
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COMPETENZA SULLE TARIFFE FERROVIARIE |
istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione. | ||
TITOLO III |
ORGANI GIURISDIZIONALI |
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Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. |
AUTOGESTIONE DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA SICILIANA |
Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato. |
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ALTA CORTE PARITARIA SICILIA-ITALIA |
Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica. Il Presidente e il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione. |
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ALTA CORTE |
a) delle leggi emanate dell'Assemblea regionale; b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione. |
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ARTT. 26 E 27 DICHIARATI DECADUTI DALLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA CON ATTO INCOSTITUZIONALE DEL 1970 |
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Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte della [Alta Corte] Corte costituzionale sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione. |
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TITOLO IV |
POLIZIA |
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Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza. |
LA POLIZIA NON DIPENDE DAL MINISTRO DEGLI INTERNI ITALIANO MA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA SIA DISCIPLINARMENTE CHE PER L'IMPIEGO E L'UTILIZZAZIONE |
Il Presidente ha anche diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'isola, dei funzionari di polizia. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi. |
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TITOLO V |
PATRIMONIO E FINANZA |
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IL 10 FEBBRAIO 1947 TRATTATO DI PACE DI PARIGI ART. 50: L'ITALIA SI IMPEGNA A TENERE SMILITARIZZATA LA SICILIA COSTITUITA GIA' DA 9 MESI IN REGIONE AUTONOMA (COMISO - BIRGI - SIGONELLA "1" E "2") L'ITALIA SI IMPEGNA A NON PERSEGUIRE I "MAFIOSI" CHE AVEVANO AIUTATO GLI AMERICANI NELLO SBARCO IN SICILIA (GELA) |
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Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio nella Regione. |
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Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto. TASSE SICILIANE INCASSATE DALLO STATO IMPOSTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE: SUI PRODOTTI INDUSTRIALI, ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI IMPORTATI - IMPOSTE UNICHE SUI GIOCHI E CONCORSI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IL DIRITTO DELLO 0,50% PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI SUL VALORE DELLE MERCI IMPORTATE DALL'ESTERO - IMPOSTA SULLE SOCIETA' E SULLE OBBLIGAZIONI - ADDIZIONALE ECA - MAGGIORAZIONE RITARDO PAGAMENTO TRIBUTI - LA RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO O D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' - ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO - IMPOSTASPECIALE SUL REDDITO IMPONIBILE - DEI FABBRICATI DI LUSSO - CANONE DI ABBONAMENTO DELLA TELEVISIONE - DIRITTI DOGANALI DI DOGANE MARITTIME PER MERCI IMPORTATE E CONSUMATE IN SICILIA. |
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37 |
L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima. |
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Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. |
RESTITUZIONE DI SOMME SOTTRATTE ALLA SICILIA DAL 1860 AL 1943 |
Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo. | ||
39 |
Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi del lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione. |
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E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse di emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani. |
CAMERA DI COMPENSAZIONE BANCARIA ESISTENTE TRA DUE PAESI PER EVITARE SPECULAZIONI CON VALUTE ESTERE |
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FISIONOMIA GIURIDICA DI STATO - REGIONE O STATO - MEMBRO DI UNO STATO FEDERALE |
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | ||
41bis |
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. |
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41ter |
L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. |
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42 |
Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza con le attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione. |
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FUNZIONE PARITETICA FRA SICILIA E STATO ITALIANO. ASSORBITA DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON ATTO INCOSTITUZIONALE 1957 |
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