In relazione al ritiro del ricorso
per Cassazione, da parte del dott. Giuseppe Buzzanca, la cui notizia
è stata diffusa a mezzo gli Organi Stampa locali, mi corre l’obbligo
evidenziare che, sino ieri dieci agosto 2005, nessun atto di
rinuncia (al ricorso principale) è stato notificato allo scrivente
Giuseppe Rodi (in proprio e nella qualità) e, nel contempo, sino a
ieri (dieci agosto 2005) nessuna comunicazione (in tal senso) è
pervenuta.
Per opportuna conoscenza di tutti i
cittadini mi corre, altresì, l’obbligo evidenziare che il ritiro del
ricorso per Cassazione non deve e non può intendersi formalmente
eseguito con il semplice deposito dell’atto presso la Cancelleria
della Prima Sezione Civile o presso l’Ufficio deposito presso il
predetto Organo senza la previa notifica alle parti interessate.
Infatti, a mente dell’articolo 390 del Codice di Procedura Civile, “la
parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non
sia cominciata la relazione all’udienza. La rinuncia deve essere
fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato. L’atto
di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli
avvocati delle stesse, che vi appongono il visto”.
Il successivo articolo 391 c.p.c.
(pronuncia sulla rinuncia) sancisce che “la
Corte provvede con sentenza quando deve dicidere altri ricorsi
contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza”.
Intanto, ad avviso dello scrivente,
il deposito della rinuncia al ricorso principale (ove realmente
eseguita) presso la Cassazione, non può ritenersi quale atto formale
e valido poiché, sostanzialmente, non è stata eseguita la
preliminare notifica alle parti (art. 390 c.p.c.) e, tra le quali,
vi è lo scrivente (Giuseppe Rodi).
E’ opportuno però che la
cittadinanza valutasse un importante elemento, per il quale potrebbe
non avere alcuna importanza il ritiro del ricorso da parte del dott.
Giuseppe Buzzanca, per il quale il giudizio pendente proseguirebbe
ugualmente. Infatti a molti, e forse anche agli
addetti ai lavori, sfugge il fatto che al ricorso principale è
pendente anche il ricorso incidentale azionato dall’Avv. Giuseppe
Trischitta. Seppur lo stesso Avv. Giuseppe Trischitta,
all’udienza del 14 aprile 2004, dichiarò di rinunciare
al ricorso incidentale (salvo che io non ricordi male)
il Collegio giudicante, oltre a ritenere inusuale e non
conforme alla procedura, ha rifiutato il ritiro del ricorso
incidentale.
Alla luce di tali considerazioni,
anche se realmente si registrasse il ritiro del ricorso principale,
per la presenza di un ricorso incidentale (del quale non è stato
accolto il ritiro), il giudizio pendente proseguirebbe ugualmente
(art. 391 c.p.c.) e, quindi, non vi sarebbero le condizioni ideali
per poter andare alle urne nel prossimo autunno.
Purtroppo,
con mio ampio dispiacere, e senza alcuna vena polemica, devo
ritenere che alcuni Organi Stampa (probabilmente a seguito di
intervista con il diretto interessato, dott. Giuseppe Buzzanca),
riferiscono che del ritiro del ricorso ne è stata data comunicazione
alle controparti specificando anche il cognome e nome dello
scrivente. In tal senso mi vedo costretto che tale notizia
non è veritiera e, nel portare a conoscenza tutta la cittadinanza,
mi vedo costretto effettuare la presente precisazioni in quanto non
mi è stata richiesta preliminare conferma.
Ritengo, altresì, che è proprio il
caso di finirla con il pubblicizzare il ritiro del ricorso per
Cassazione con lettere (come accaduto in precedenza) che non hanno
alcun valore legale e, nel contempo, non inoltrate a tutti i diretti
interessati in pari arco temporale.
Per dovere morale devo, inoltre,
informare la cittadinanza che anche in questa ultima circostanza
(ritiro del ricorso per Cassazione), allo scrivente, sino a ieri
dieci agosto 2005 (non è stato preliminarmente notificato l’atto cui
viene riferito il deposito in Cassazione anche se, secondo quanto
dichiarato dall’Avv. Scurria, il ricorso non sarebbe stato
depositato presso la Cancelleria Civile della Prima Sezione della
Cassazione.
Ma di affermazioni non
corrispondenti alla realtà ve ne sono altre. Ad esempio, nello
scorso dicembre 2003 tramite articolo giornalistico (pubblicato
nella pagina di Messina da un Quotidiano originario di Palermo) da
un legale del dott. Buzzanca era stata data notizia che, sino al
momento, non era stato avanzato nessun ricorso per Cassazione,
avverso la sentenza di decadenza. In realtà, inversamente,
successivamente alla notifica del predetto ricorso, ho rilevato che
la data di redazione dello stesso era antecedente alla data
dell’intervista ed alla data di pubblicazione dell’articolo.
Infine, nei miei confronti, ritengo
altresì opportuno che la cittadinanza fosse portata a conoscenza
che, relativamente al ricorso proposto innanzi alla Corte d’Appello
di Messina, avverso alla sentenza di primo grado, nella comparsa di
costituzione della controparte (a firma del dott. Giuseppe Buzzanca
e dei suoi legali) venne dichiarato che lo scrivente (Giuseppe Rodi)
non avevo effettuato le notifiche di rito mentre ciò, in realtà, non
era veritiero. Ed in tal senso il Collegio giudicante, della
predetta Corte d’Appello di Messina, nella sentenza ha evidenziato
che le notifiche da me effettuate erano regolari mentre,
inversamente, lo studio legalo Avv. Lo Castro non si era ricevuto
l’atto e per cui la notifica è stata effettuato a mezzo art. 140
c.p.c.
E’ opportuno, infine, che la
cittadinanza giungesse a conoscenza che, ove dovessero slittare le
elezioni amministrative previste per il prossimo autunno, nessuna
responsabilità è addebitabile a chi ha promosso le Azioni popolari
ed anche resistito in giudizio innanzi alla Cassazione. Infatti, ove
vi fosse stata una reale volontà di far tornare alle urne, il
ricorso per Cassazione lo si poteva ritirare anzitempo senza avere
una così eccessiva, ed incomprensibile, premura dell’ultima ora con
il reale rischio di non poter tornare alle urne nel prossimo autunno
2005. Lo scrivente, pur volendo e ponendo al primo posto il bene per
la Città, non riesce a comprendere come mai, improvvisamente, vi è
un cambio di tendenza consistente nel ritiro del ricorso per
Cassazione, senza effettuare tutti passaggi previsti dal codice di
procedura civile.
Concludendo, in relazione a quanto
sopra ed altri fatti qui non indicati (per i quali mi riservo di
chiedere ai miei legali di valutare l’eventuale presenza dei reati
di abuso della credulità popolare ed il falso a mezzo stampa),
invito chiunque ad evitare di dare notizie incomplete o non
veritiere o, anche, tendenziose, al fine di addossare responsabilità
alle altre parti ove non aderissero al ritiro del ricorso. Ognuno
faccia i passi ritenuti opportuni senza condizionare le volontà ed i
diritti altrui.
Messina 11 agosto 2005
Giuseppe Rodi
P.S.
A titolo informativo si informa i
Signori Direttori Responsabili, e Giornalisti, delle Testate in
indirizzo che la presente e-mail dispone della relativa notifica di
ricevimento sia ad avvenuta ricezione e sia alla sua apertura.
Messina 11 agosto 2005
Giuseppe Rodi