COMUNICATO STAMPA

GIUSEPPE RODI SULLE ELEZIONI A MESSINA

   

RODI GIUSEPPE

C.P. 13 Santo - 98148 Messina

Tel. 392 4266910

  

Organi Stampa

Loro Sedi a mezzo e-mail

 

 OGGETTO:

Richiesta di precisazioni, da ex art. 8 (risposte e rettifiche) della legge n° 47 del 08 febbraio 1948), relativamente al ritiro del ricorso per Cassazione da parte del dott. Giuseppe Buzzanca la cui notizia è stata diffusa l’8 agosto 2005 (da emittenti televisive) e in data 09 agosto 2005 (da Quotidiani locali). Si chiede, altresì, l’attribuzione degli spazi previsti e sanciti dal predetto art. 8 legge 47/1948 ed entro i termini dallo stesso sanciti tenendo in considerazione, quale data di decorrenza, la data di ricezione della presente e-mail.

La presente precisazione annulla e sostituisce integralmente quella inviata ieri 10 agosto 2005.

 

In relazione al ritiro del ricorso per Cassazione, da parte del dott. Giuseppe Buzzanca, la cui notizia è stata diffusa a mezzo gli Organi Stampa locali, mi corre l’obbligo evidenziare che, sino ieri dieci agosto 2005, nessun atto di rinuncia (al ricorso principale) è stato notificato allo scrivente Giuseppe Rodi (in proprio e nella qualità) e, nel contempo, sino a ieri (dieci agosto 2005) nessuna comunicazione (in tal senso) è pervenuta.

Per opportuna conoscenza di tutti i cittadini mi corre, altresì, l’obbligo evidenziare che il ritiro del ricorso per Cassazione non deve e non può intendersi formalmente eseguito con il semplice deposito dell’atto presso la Cancelleria della Prima Sezione Civile o presso l’Ufficio deposito presso il predetto Organo senza la previa notifica alle parti interessate. Infatti, a mente dell’articolo 390 del Codice di Procedura Civile, “la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza. La rinuncia deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato. L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto”.

Il successivo articolo 391 c.p.c. (pronuncia sulla rinuncia) sancisce che “la Corte provvede con sentenza quando deve dicidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza”.

Intanto, ad avviso dello scrivente, il deposito della rinuncia al ricorso principale (ove realmente eseguita) presso la Cassazione, non può ritenersi quale atto formale e valido poiché, sostanzialmente, non è stata eseguita la preliminare notifica alle parti (art. 390 c.p.c.) e, tra le quali, vi è lo scrivente (Giuseppe Rodi).

E’ opportuno però che la cittadinanza valutasse un importante elemento, per il quale potrebbe non avere alcuna importanza il ritiro del ricorso da parte del dott. Giuseppe Buzzanca, per il quale il giudizio pendente proseguirebbe ugualmente. Infatti a molti, e forse anche agli addetti ai lavori, sfugge il fatto che al ricorso principale è pendente anche il ricorso incidentale azionato dall’Avv. Giuseppe Trischitta. Seppur lo stesso Avv. Giuseppe Trischitta, all’udienza del 14 aprile 2004, dichiarò di rinunciare al ricorso incidentale (salvo che io non ricordi male) il Collegio giudicante, oltre a ritenere inusuale e non conforme alla procedura, ha rifiutato il ritiro del ricorso incidentale.

Alla luce di tali considerazioni, anche se realmente si registrasse il ritiro del ricorso principale, per la presenza di un ricorso incidentale (del quale non è stato accolto il ritiro), il giudizio pendente proseguirebbe ugualmente (art. 391 c.p.c.) e, quindi, non vi sarebbero le condizioni ideali per poter andare alle urne nel prossimo autunno.

Purtroppo, con mio ampio dispiacere, e senza alcuna vena polemica, devo ritenere che alcuni Organi Stampa (probabilmente a seguito di intervista con il diretto interessato, dott. Giuseppe Buzzanca), riferiscono che del ritiro del ricorso ne è stata data comunicazione alle controparti specificando anche il cognome e nome dello scrivente. In tal senso mi vedo costretto che tale notizia non è veritiera e, nel portare a conoscenza tutta la cittadinanza, mi vedo costretto effettuare la presente precisazioni in quanto non mi è stata richiesta preliminare conferma.

Ritengo, altresì, che è proprio il caso di finirla con il pubblicizzare il ritiro del ricorso per Cassazione con lettere (come accaduto in precedenza) che non hanno alcun valore legale e, nel contempo, non inoltrate a tutti i diretti interessati in pari arco temporale.

Per dovere morale devo, inoltre, informare la cittadinanza che anche in questa ultima circostanza (ritiro del ricorso per Cassazione), allo scrivente, sino a ieri dieci agosto 2005 (non è stato preliminarmente notificato l’atto cui viene riferito il deposito in Cassazione anche se, secondo quanto dichiarato dall’Avv. Scurria, il ricorso non sarebbe stato depositato presso la Cancelleria Civile della Prima Sezione della Cassazione.

Ma di affermazioni non corrispondenti alla realtà ve ne sono altre. Ad esempio, nello scorso dicembre 2003 tramite articolo giornalistico (pubblicato nella pagina di Messina da un Quotidiano originario di Palermo) da un legale del dott. Buzzanca era stata data notizia che, sino al momento, non era stato avanzato nessun ricorso per Cassazione, avverso la sentenza di decadenza. In realtà, inversamente, successivamente alla notifica del predetto ricorso, ho rilevato che la data di redazione dello stesso era antecedente alla data dell’intervista ed alla data di pubblicazione dell’articolo.

Infine, nei miei confronti, ritengo altresì opportuno che la cittadinanza fosse portata a conoscenza che, relativamente al ricorso proposto innanzi alla Corte d’Appello di Messina, avverso alla sentenza di primo grado, nella comparsa di costituzione della controparte (a firma del dott. Giuseppe Buzzanca e dei suoi legali) venne dichiarato che lo scrivente (Giuseppe Rodi) non avevo effettuato le notifiche di rito mentre ciò, in realtà, non era veritiero. Ed in tal senso il Collegio giudicante, della predetta Corte d’Appello di Messina, nella sentenza ha evidenziato che le notifiche da me effettuate erano regolari mentre, inversamente, lo studio legalo Avv. Lo Castro non si era ricevuto l’atto e per cui la notifica è stata effettuato a mezzo art. 140 c.p.c.

E’ opportuno, infine, che la cittadinanza giungesse a conoscenza che, ove dovessero slittare le elezioni amministrative previste per il prossimo autunno, nessuna responsabilità è addebitabile a chi ha promosso le Azioni popolari ed anche resistito in giudizio innanzi alla Cassazione. Infatti, ove vi fosse stata una reale volontà di far tornare alle urne, il ricorso per Cassazione lo si poteva ritirare anzitempo senza avere una così eccessiva, ed incomprensibile, premura dell’ultima ora con il reale rischio di non poter tornare alle urne nel prossimo autunno 2005. Lo scrivente, pur volendo e ponendo al primo posto il bene per la Città, non riesce a comprendere come mai, improvvisamente, vi è un cambio di tendenza consistente nel ritiro del ricorso per Cassazione, senza effettuare tutti passaggi previsti dal codice di procedura civile.

Concludendo, in relazione a quanto sopra ed altri fatti qui non indicati (per i quali mi riservo di chiedere ai miei legali di valutare l’eventuale presenza dei reati di abuso della credulità  popolare ed il falso a mezzo stampa), invito chiunque ad evitare di dare notizie incomplete o non veritiere o, anche, tendenziose, al fine di addossare responsabilità alle altre parti ove non aderissero al ritiro del ricorso. Ognuno faccia i passi ritenuti opportuni senza condizionare le volontà ed i diritti altrui.

Messina 11 agosto 2005

                                                                           Giuseppe Rodi

 

 P.S.

A titolo informativo si informa i Signori Direttori Responsabili, e Giornalisti, delle Testate in indirizzo che la presente e-mail dispone della relativa notifica di ricevimento sia ad avvenuta ricezione e sia alla sua apertura.

Messina 11 agosto 2005

                                                                           Giuseppe Rodi