Giuseppe Rodi

 

COMUNICATO STAMPA

UDIENZA 30 NOVEMBRE 2004

CORTE COSTITUZIONALE REPUBBLICA ITALIANA

 

ROMA, MARTEDI' 30 NOVEMBRE 2004 - CORTE COSTITUZIONALE

Ieri (30.11.2004), d'innazi alla Suprema Corte Costituzionale, Presieduta dal dott. Prof. VALERIO ONIDA, si è dibattuta la costituzionalità, o meno, dell'art. 7 Decreto Legge 80/2004.

Preliminarmente è intervenuto il Giudice Relatore, dott. Francesco Amirante, il quale, dopo aver riepilogato gli eventi si è soffermato (specificatamente) anche sulla costituzione di Giuseppe Rodi.

Quest'ultimo (Rodi), con l'atto di costituzione e la successiva memoria integrativa, oltre ad evidenziare la palese violazione degli articoli 76 e 77 delle norme costituzionali, si è soffermato su un aspetto fondamentale non rilevato dalle altre parti in giudizio.

In particolare, Giuseppe Rodi, si è soffermato ed ha evidenziato che l'art. 7 del D.L. 80/2004 (poi convertito in legge n° 140/2004) avrebbe un duplice fine, seppur volendo inconsciamente, infatti, come sostenuto dal Rodi, l'abrogazione (o la derubrigazione) dell'art. 314, 2° comma, c.p. (peculato d'uso) che, pertanto comporterebbe la non decadenza da cariche istituzionali (come quella del Sindaco), nel contempo fà decadere anche il contestuale reato di cui all'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio). E' palese, secondo Rodi, che, al peculato d'uso, si associ il reato di abuso d'ufficio come giuridicamente dimostrato dalle molteplici sentenze e costante indirizzo giuridico.

Il Rodi, altresì, oltre al così detto , come definito dalla Stampa nazionale, si è anche soffermato sulla nuova legge 145/2004 emanata dal Legislatore a poco meno di un mese di distanza (giugno 2004) dalla legge di conversione 140/2004 (maggio 2004). Legge (145/2004) della quale se n'è avvalso lo stesso dott. Giuseppe Buzzanca che, adendo la Corte d'Appello di Messina, ha evidenziato che è trascorso oltre un anno dalla condanna definitiva, ha evidenziato di volersi avvalere di quanto sancito dall'aggiunto 4° comma all'art 163 c.p. Comma, questo, proprio inserito con la predetta legge 145/2004.

La stessa Corte d'Appello di Messina, con sentenza n° 113/2004, ha rigettato la richiesta formulata dal Buzzanca che è ricorso in Cassazione.

NOTIZIA DELL'ULTIMA ORA

Una importante Università americana, con rappresentanzaa in Italia, ha deciso di avviare una ricerca di studi su Giuseppe Rodi in quanto, lo stesso, in ambito internazionale, è l'unico cittadino che, con l'intento di difendere gli interessi della cittadinanza, e quindi, rispetto della legalità e giustizia, si è autodifeso (pur non essendo avvocato) intervendo personalmente in tutti i gradi di giudizio esistenti in italia.

Intatti Giuseppe Rodi, oltre a promuovere atti di citazione e decreti ingiuntivi (nell'ambito di quanto consentito dalla legge), in relazione al così detto , si è autodifeso d'innanzi al Tribunale di Messina, Corte d'Appello di Messina, Cassazione e Corte Costituzionale. Qualcuno potrebbe osservare che manca un Organo: il Tribunale Amministrativo Regionale. Inversamente, c'è anche quello. infatti, nel 1994, ha avuto ragione nel merito in relazione a violazioni pre-elettori a suo danno ed a danno della di cui è Presidente nazionale.

Non si esclude che, a distanza di mesi, possa essere insignito di una laurea dalle predetta Università. Se ciò accadesse, confermerebbe il paradossale proverbio che recita .

firmato GIUSEPPE RODI

 

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