Quando è
iniziato il tuo ricorso?
"Il ricorso
elettorale è iniziato materialmente e formalmente il
24 giugno 2003, ma era stato già
preannunciato al presidente del Tribunale di
Messina in data 11 e 12 giugno, come
azione popolare ai
sensi dell'ex art. 70 del DL 267 del 2000
considerato che la suprema corte di Cassazione,
sesta sezione penale, in data 5 giugno 2004, aveva
confermato la condanna penale già inflitta dalla
Corte d' Appello di Messina, pari a sei mesi per i
reati d'abuso d'ufficio art. 323 Codice Penale e
art. 314, secondo
comma, Codice Penale. Da qui si ritenne che non
c'erano più le condizioni di elettorato attivo e
passivo idonee affinchè Buzzanca potesse continuare
rivestire la carica di sindaco.
Per questo motivo,
preliminarmente, in data 11 e 12 giugno 2003, Rodi
chiede ufficialmente, chiese al Presidente del
Tribunale di Messina (nella Sua qualità di
Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale), dott.
Giuseppe Suraci, la revoca della proclamazione a
Sindaco di Messina di Giuseppe Buzzanca poiché ne
aveva facoltà entro i trenta giorni dalla
proclamazione.
In quell’occasione,
all’eventuale mancato intervento del dr. Suraci, fù
preannunciata la promozione di un’Azione Popolare da
ex art. 70 del decreto legislativo 267/2000.
Decorsi dodici giorni, al
mancato pronunciamento da parte del Presidente del
Tribunale di Messina, seguirono le prime due azioni
popolari promosse dal Rodi, precedentemente
preannunciate allo
stesso Presidente del Tribunale di Messina Dr.
Giuseppe Suraci.
Diversamente, dalla mancata
risposta al Rodi, il Presidente del Tribunale a
circa 24 ore di distanza diede riscontro alla nota
dell’Avv. Giacoppo, rigettandola poiché dichiaratosi
incompetente a procedere.
Successivamente, nell'arco di
circa ventina di giorni, alle due Azioni Popolari di
Rodi, seguirono altre tre Azioni Popolari,
nell’ordine di Aurora Notariani, assistita dagli
Avvocati Marcello Scurria e Carmelo Marafù, poi
quella dell’Avv. Fulvio Cintioli e in ultimo quella
dell’Avv. Antonio Domenico Gullo per conto di Nino
Bertuccelli, segretario provinciale dei Comunisti
Italiani.
Fu fissata la prima udienza il
18 luglio. La difesa di Buzzanca lamentava un
difetto di notifica, e che non si poteva più
procedere a questo tipo d'iniziative perchè l'avv.
Giacoppo aveva già presentato una richiesta simile
per cui contestualmente alla mia anche le altre
andavano rigettate.
Inoltre si lamentava che io
(Rodi) non fossi potuto intervenire in quanto non
avevo documentato di essere residente a Messina.
Nell’androne centrale del
Tribunale, fuori dell’aula, durante l’attesa che i
Giudici si pronunciassero sulle eccezioni
preliminari promosse dalla controparte, si
vociferava che i ricorsi sarebbero stati rigettati e
che saremmo stati condannati alle spese. Cosa che,
in realtà, avvenne e, nel particolare, la condanna
economica più consistente fù ai miei danni (poco
inferiore ai seimila euro pari a circa dodici
milioni delle vecchie lire). Il 21 luglio fu
depositata la Sentenza, con la quale i tre Giudici,
Amato, Bonazzinga e Lombardo rigettavano i ricorsi.
Fulvio Cintioli presentò per primo l'appello, al
quale seguirono i ricorsi di tutti gli altri
promotori delle Azioni Popolari (il secondo a
promuovere l’Appello fui io).
Il 24
novembre 2003 il colpo di scena. La Corte d’Appello
di Messina, riformando la sentenza di primo grado,
ha dichiarato Giuseppe Buzzanca decaduto dalla
carica di Sindaco.
Questa sentenza (n° 478/2003),
non condivisa dal Buzzanca, fu opposta in
Cassazione. All’iniziativa dell’ex Sindaco seguirono
i controricorsi dei promotori delle Azioni Popolari,
in ultimo l’8 gennaio 2004), fui io a presentare il
controricorso in cassazione.
L’otto aprile 2004, a soli sei
giorni dall’udienza, depositai una memoria (ai sensi
dell. art. 378 c.p.c.) con la quale (a conferma
delle precedenti richieste formulate anche d’innanzi
alla Corte d’Appello il 24 novembre 2003) ponevo
preliminarmente l'eccezione che nei confronti del
dott. Buzzanca vi era la carenza di legittimazione
passiva per resistere in giudizio,
in quanto si era qualificato
come privato e non come
CANDIDATO ELETO. Il
tutto come previsto dal costante indirizzo giuridico
della stessa Cassazione
e dall’autorevole Consiglio di Stato i quali, con
apposite sentenze, ai fini processuali scindono le
due posizioni (candidato eletto e cittadino).
Questo mancato dibattimento
delle eccezioni preliminari, essendo importante ai
fini del giudizio perchè poteva comportare il
diretto rigetto del ricorso proposto da Buzzanca,
rappresentava un errore di fatto ai sensi del 4°
comma art. 395 CPC. Per cui prima di chiedere la
revoca dell'ordinanza parallelamente all'operato dei
Giudici ho promosso una questione di
costituzionalità del decreto e dell'eventuale
conversione in legge alla Corte Costituzionale il 14
aprile giorno dell'udienza.
Dopo di ciò ho inoltrato
un'istanza in Cassazione chiedendo la revoca
dell'ordinanza del 14 aprile e la fissazione della
data di una nuova udienza per discutere anzitutto le
eccezioni preliminari che avevo promosso, poi
l'appello incidentale fatto dall'avv. Trischitta, il
ricorso del dott. Buzzanca e infine i nostri
controricorsi.
La
Cassazione ha ritenuto fondata il mio nuovo ricorso,
dopo averlo accolto, lo ha assegnato alla Prima
sezione, fissando per il 13 ottobre 2004 la nuova
udienza. per ridiscutere tutta la questione del 14
aprile a cominciare dalla eccezione preliminare.
LA DIFFERENZA TRA PECULATO
D'USO e ABUSO D'UFFICIO
Il reato art. 314 2° comma
c.p. e art. 323 c.p. sono connessi tra loro. Ad
esempio un amministratore che usa un automezzo, di
proprietà dell’Ente, per fini personali commette il
peculato d'uso perché lo ha usato materialmente e,
poiché amministratore, commette il reato di abuso
d'ufficio in quanto, pur sapendolo di non poterlo
usare, lo utilizza ugualmente.
Altro esempio di peculato
d'uso connesso all'abuso d'ufficio è quello di un
amministratore che utilizza un computer di un ente
per collegarsi a internet facendo pagare la
bollletta all'ente pubblico. Anche un semplice
impiegato nella sua qualità di funzionario pubblico,
usando un bene di proprietà dell'ente, commette
insieme i due reati di peculato d'uso e abuso
d'ufficio.
Il caso di San Giovanni Rotondo di Foggia
Il Sindaco aveva preso l'auto blu per andare a
vedere
la corsa della Ferrari in formula 1
La notizia è arrivata al Prefetto di Foggia
che si è subito recato al Comune di S. Giovanni
Rotondo
Al rientro del Sindaco si è fatto consegnare le
chiavi dell'auto e del Municipio
IMMEDIATAMENTE HA SOSPESO IL SINDACO DALLE SUE
FUNZIONI
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