F A T T I
<<<
01.01 >>>
PRELIMINARI
In data 25 e 26 maggio 2003
a Messina, come in altri Comuni della Sicilia, si
sono tenute le elezioni Amministrative per il
rinnovo del Presidente della Provincia Regionale,
del Sindaco, del Consiglio Provinciale, del
Consiglio Comunale nonchè dei Consigli
circoscrizionali della predetta Città. Il dott.
Giuseppe Buzzanca è stato eletto Sindaco della Città
di Messina al primo turno.
<<< 01.02 >>>
In data 05 giugno 2003,
a soli sei giorni dalla proclamazione a Sindaco (29
maggio 2003) del dott. Buzzanca, la Suprema Corte di
Cassazione (sesta sezione penale) con propria,
confermava la condanna precedentemente inflitta
dalla Corte d’Appello di Messina, consistente in sei
mesi di reclusione (pena sospesa) per i reati di
peculato d’uso (art. 314 c.p. 2° comma) e abuso
d’ufficio (art. 323 c.p.) come emerge e può
riscontrarsi nella sentenza n° 1492/02 (della quale
si allega, in fotocopia, le pagine 1-2 e 34-35,
rispettivamente). Dalla menzionata sentenza,
inoltre, emerge che il dott. Buzzanca è stato,
altresì, dichiarato interdetto dai pubblici uffici
per un periodo pari alla durata della pena (sei
mesi).
<<< 01.03 >>>
In pari data, 5 giugno 2003,
un cittadino messinese (Avv. Giovanni Giacoppo) ha
inoltrato al Presidente dell’Ufficio Centrale
Elettorale (nonchè Presidente del Tribunale di
Messina) richiesta di revoca della proclamazione a
Sindaco del dott. Giuseppe Buzzanca.
Detta istanza, in data 6 giugno 2003 (e cioè
all’indomani), è stata rigettata in quanto (come
diffuso dagli Organi Stampa) il Presidente
dell’Ufficio Centrale Elettorale si è dichiarato
incompetente nel procedere in tal senso.
Si ritiene opportuno evidenziare che l’iniziativa
promossa dal predetto cittadino Giovanni Giacoppo è
autonoma ed a sè stante e non ha nulla a che vedere
con le iniziative promosse successivamente dallo
scrivente.
E’, infine, altresì palese che l’iniziativa promossa
dal cittadino Giacoppo, da ex lege, non preclude la
promozione di altre analoghe iniziative da parte di
altri cittadini.
<<< 01. 04 >>>
IRREGOLARITA’ DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
In data 5 giugno 2003
rilevavo, anche documentalmente, che la Commissione
Elettorale del Comune di Messina ha violato l’art. 4
del D.P.R. 299 dell’8 settembre 2000.
Detta violazione consisteva nel fatto che la
predetta Commissione Elettorale del Comune di
Messina (che come vedremo successivamente nei vari
gradi di giudizio è rimasta contumacia), seppur
disponibili dal 9 maggio 2003, non ha inviato agli
elettori gli aggiornamenti (di tipo adesivo) delle
tessere elettorali entro il 25 e 26 maggio 2003.
Diversamente, detti aggiornamenti, venivano
recapitati, agli elettori interessati, il 5 giugno
2003 e, quindi, fuori dai termini previsti dal
menzionato art. 4 D.P.R. 299/2000.
<<< 01.05 >>> RICHIESTA DI COMMISSARIAMENTO DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE COMUNALE
In data 6 giugno 2003,
per le violazioni di cui al punto precedente (<<<
01.04 >>>), a S.E. Prefetto di Messina Giosuè
Marino, con una nota ufficiale chiedevo il
Commissariamento della Commissione Elettorale del
Comune di Messina (giusto quanto sancito dall’art. 6
del D.P.R. 299/2000) ritenendo, nel contempo, nulle
le operazioni svolte dalla stessa Commissione
Elettorale. Tale mia richiesta, seppur avviato il
procedimento, rimane senza alcun esito ed a nulla
sono serviti i successivi solleciti.
<<< 01.06 >>>
RICHIESTA REVOCA PROCLAMAZIONE SINDACO
In data 13 giugno 2003
lo scrivente (che in data 5 giugno 2003 aveva
appreso della sentenza della Suprema Corte di
Cassazione) con apposita nota ufficiale, di cui al
Protocollo 1493 /2003 (che faceva seguito ad altra
mia precedente richiesta), chiedeva al Presidente
dell’Ufficio Centrale Elettorale (in esecuzione
del 4° comma dell’art. 58 D. Lgs. 267/00) la revoca
della proclamazione a Sindaco del dott. Giuseppe
Buzzanca. Nel contempo, in esecuzione del 6° comma
dell’art. 59 del predetto D. Lgs. 267/00, chiedeva
di dichiararsi il decadimento, dalla carica di
Sindaco, del dott. Buzzanca.
Contestualmente, con la stessa nota, lo scrivente
chiedeva la immediata revoca degli eletti al
Consiglio Comunale di Messina ed, infine, la
sospensione della proclamazione degli eletti, o
revoca ove avvenuta, ed, infine, con pari nota si
chiedeva l’intervento di S.E. Prefetto di Messina
affinchè promuovesse la nomina di un Commissario. In
ultimo, con la predetta nota (Prot. 1493/2003), lo
scrivente, preannunciava la promozione di un’Azione
Popolare (da ex art. 70 D. Lgs. 267/2000)
nell’eventualità non si pronunciasse per tempo il
Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale.
<<< 01.07 >>>
DEPOSITO PRIME DUE AZIONI POPOLARI
In data 24 giugno 2003,
considerato che il Presidente dell’Ufficio Centrale
Elettorale non si era ancora pronunciato sulla
revoca della proclamazione del Sindaco e nel
contempo non aveva sospeso la proclamazione degli
eletti al Consiglio provinciale e comunale, lo
scrivente (come preannunciato) promuoveva due Azioni
Popolari di cui al R.G. n° 3274/03 e n° 3289/03. Con
le pre-dette Azioni Popolari, oltre a chiedere la
revoca della proclamazione a Sindaco del dott.
Giuseppe Buzzanca o, in alternativa, la destituzione
e/o decadenza dello stesso dalla carica di Sindaco,
rappresentavo che la Commissione Elettorale del
Comune di Messina aveva violato l’art. 4 del D.P.R.
299/00. Il deposito delle due Azioni Popolari, c/o
la Cancelleria Civile del Tribunale di Messina, è
avvenuto previa l’identificazione dello scrivente
mediante esibizione della Carta d’Identità n° AE
8285165 rilasciata dal Comune di Messina in data 16
ottobre 2000. Detta identificazione è stata
regolarmente annotata.
<<< 01.08 >>>
DEPOSITO
NUOVA AZIONE POPLARE
In data 1 luglio 2003, con apposita istanza, ai
sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 70 del
D. L.G.S. 267/000, conseguentemente all’emanazione
della sentenza per cassazione ai danni del dott.
Buzzanca, chiedevo a S.E. di promuovere un’Azione
Popolare avversa alla decadenza dello stesso dott.
Buzzanca dalla carica di Sindaco.
Anche in questo caso, come nel precedente, oltre al
mancato intervento del massimo rappresentante
dell’Ufficio Territoriale del Governo non si veniva
a conoscenza delle motivazione per le quali S.E. il
Prefetto non è intervenuto nella
vicenda.
<<< 01.09 >>>
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI BUZZANCA
In data 12 luglio 2003 il dott. Giuseppe Buzzanca,
in proprio e non nella qualità di Sindaco (cui
realmente si rivolgevano le due Azioni Popolari
promosse dallo scrivente) si costituiva in giudizio
depositando, presso la Cancelleria Civile del
Tribunale di Messina, due controricorsi.
I tale sede, come in udienza, il dott. Buzzanca,
tramite i legali che lo rappresentavano, ha
sostenuto che le mie Azioni Popolari erano
inrricevibili ed inammissibili in quanto indirizzate
al Presidente del Tribunale di Messina (che, in
realtà, è anche il Presidente dell’Ufficio Centrale
Elettorale) ed anche perchè non ho dimostrato di
essere cittadino elettore del Comune di Messina.
<<< 01.10 >>>
PRIMA UDIENZA PER DECADENZA SINDACO
In data 18 luglio 2003, durante l’udienza nel corso
della quale si dovevano dibattere le due Azioni
Popolari promosse dallo scrivente sono state
unificate ad altre tre analoghe iniziative
riportanti i numeri di R.G. 3361/03, 3402/03 e
3432/03.
In pari data, sempre nel corso dello svolgimento
dell’udienza, l’Avv. Giuseppe Trischitta, nella Sua
qualità di Consigliere Comunale di Messina,
inoltrava e depositava intervento adesivo (in favore
dell’intervento del dott. Buzzanca) ai sensi
dell’art. 105 c.p.c. Il Collegio giudicante lo
ammetteva.
Durante l’udienza, quale eccezione preliminare, i
legali del dott. Giuseppe Buzzanca chiedevano di
dichiararsi l’inammissibilità delle due Azioni
Popolari promosse dallo scrivente per le motivazioni
di cui sopra. Dopo tre ore di Camera di Consiglio, i
Giudici di primo grado, rigettavano l’eccezione
preliminare promossa dai legali del dott. Buzzanca
e, pertanto ammettevano lo scrivente al
dibattimento.
Alla predetta udienza (18 luglio 2003) interveniva
anche il Procuratore della Repubblica di Messina
(rappresentato dal dott. Scalia Salvatore) che, a
conclusione del Suo intervento, chiedeva la
decadenza del dott. Giuseppe Buzzanca dalla carica
di Sindaco e, pertanto, con il dedotto accoglimento
delle cinque Azioni Popolari promosse da diversi
cittadini messinesi.
<<< 01.11 >>>
LA
DECISIONE DEI GIUDICI DI 1° GRADO
In data 18 luglio 2003 i Giudici di primo grado,
inversamente al precedente rigetto delle eccezioni
preliminari promosse dalla difesa del dott. Buzzanca
(con
le quali si chiedeva la dichiarazione di
inammissibilità delle due Azioni Popolari promosse
dallo scrivente),
con dispositivo letto in aula in pari data (18
luglio 2003), dichiaravano inammissibile le due
Azioni Popolari (3274/03 e 3289/03) promosse dallo
scrivente poiché, come leggesi nel corpo della
sentenza 1972/03 depositata il successivo 21 luglio
2003:
<<Questi
(con riferimento allo scrivente)
ha, infatti, omesso di depositare presso la
Cancelleria del Tribunale nel prescritto termine di
decadenza di dieci giorni la prova della sua
leggittimazione processuale quale cittadino elettore
del Comune di Messina e tale vizio determina
l’inammissibilità della domanda>>.
Contestualmente, con la stessa sentenza, relativa ai
menzionati procedimenti R.G. 3274/03 e 3289/03, per
ogni singola Azione Popolare, venivo condannato al
pagamento delle spese legali indicate in euro
1.300,00 oltre il 10%, IVA e C.P.A in favore del
dott. Giuseppe Buzzanca ed euro 1.300,00 oltre il
10% IVA e C.P.A. in favore dell’Avv. Giuseppe
Trischitta (intervenuto in udienza ai sensi ec art.
105 cpc). Con pari sentenza venivano, altresì,
rigettati nel merito le altre tre Azioni Popolari (R.G.
3361/03, 3402/03 e 3432/03) promosse da altri
cittadini. Anche questi ultimi furono condannati a
pari spese.
<<< 01.11 >>>
RICORSO IN
APPELLO
La suindicata sentenza di primo grado n° 1972/03,
non essendo stata condivisa dallo scrivente (e non
condivisa anche dai promotori delle tre ulteriori
Azioni Popolari) veniva impugnata in Appello, in
sintesi, per le seguenti
motivazioni:
01)
Insussistenza della inammissibilità;
02)
Mancata
richiesta di integrazione atti;
03)
Ammissione
al dibattimento da parte del Collegio Elettorale;
04)
Carenza
di leggittimazione passiva del dott. G.ppe Buzzanca;
05)
Errore
processuale;
Nel corpo del predetto ricorso in Appello sono
ampiamente esplicatati ed illustrati i motivi per i
quali lo scrivente ha promosso l’impugnazione in
Appello della sentenza di primo
grado.
<<< 01.12 >>>
CONTRORICORSO IN APPELLO DI BUZZANCA
Con controricorso in Appello, depositato presso la
Cancelleria Civile della Corte d’Appello di Messina
in data 30 settembre 2003, il dott. Giuseppe
Buzzanca (assistito dagli stessi legali di primo
grado) sosteneva che:
<<ha
appreso casualmente dell’esistenza di un ricorso in
Appello proposto dal Signor Rodi Giuseppe avverso la
sentenza del Tribunale di Messina citata in premessa
che non è stato tuttavia mai notificato al Suo
domicilio eletto come risultante dalla sentenza di
primo grado>>.
Per tale motivo i legali del dott. Buzzanca chiedeva
di dichiararsi irricevibile e inammis-sibile in
quanto non gli è stato notificato entro il termine
di perentorio fissato dalla legge nel Suo domicilio
eletto.
Lo stesso dott. Buzzanca, nel controricorso, ha
sostenuto: <<la
Corte d’Appello non potrà che rilevare dette
inammissibilità evidente e lampante>>.
Quanto sin qui assunto dal dott. Buzzanca,
relativamente alla mancata notifica del ricorso in
Appello promosso dallo scrivente (come ampiamente
documentato e chiarito in diritto) è assolutamente
infondato e insussistente ed, in tal senso, si è
espressa la Corte d’Appello di
Messina.
<<< 01.13 >>>
INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
In data 25 settembre 2003, mediate deposito di
ricorso in Appello avverso le decisioni dei Giudici
di primo grado, l’Ill.mo Signor Procuratore della
Repubblica (dott. Luigi Croce con firma congiunta al
dott. Salvatore Scalia) chiedeva, in totale riforma
della sentenza del Tribunale (primo grado) di
dichiararsi la decadenza del dott. Giuseppe Buzzanca
dalla carica di Sindaco di Messina.
Il
Procuratore della Repubblica,
con il predetto ricorso in Appello,
ha evidenziato che in diritto:
<<Il
Tribunale, decise correttamente le questioni
preliminari, ad eccezione di quanto si dirà infra,
affrottando il merito della decadenza dalla carica
del Dr. Giuseppe Buzzanca per l’intervenuta condanna
definitiva ex art. 314, 2° comma, c.p., ha male
interpretato le norme applicabili al caso in specie>>.
Come meglio indicato in diritto saranno evidenziati
i quattro punti per i quali
il Signor Procuratore Generale della Repubblica
ritiene che i Giudici di primo grado abbiano
<male
interpretato le norme applicabili al caso in specie>.
<<< 01.14 >>>
PRESENZA DI ATTI ANOMALI
Il 21 novembre 2003,
a soli tre giorni dall’udienza del 24 novembre 2003
(nella quale è stato dichiarato decaduto il dott.
Buzzanca dalla carica di Sindaco), mi recavo presso
la Cancelleria Civile della Corte d’Appello di
Messina per chiedere se, eventualmente, vi erano
nuove comunicazioni o atti.
Stranamente, all’interno del mio fascicolo di
produzione nonchè all’interno del fascicolo
d’Ufficio e di produzione di controparte, rinvenivo
un atto, datato luglio 2003, con il quale il dott.
Giuseppe Buzzanca, nella qualità di Sindaco del
Comune di Messina, autorizzava l’Avv. Andrea Lo
Castro a visionare i fascicoli relativi all’Azione
Popolare promossa dallo scrivente, la cui udienza
era stata fissata per il 18 ottobre 2003 (data
errata poichè l’udienza, in realtà, si teneva il 18
luglio 2003), in calce allo stesso, oltre alla firma
del dott. Buzzanca, conteneva l’annotazione che
l’Avv. Andrea Lo Castro, alla visione del fascicolo,
delegava altro legale di studio.
Detto atto, oltre che anomalamente e tardivamente
inserito, presenta palesi irregolarità che, in
diritto saranno, ampiamente descritto comunque, nel
contempo, al di la dell’anomala presenza, quell’atto
non aveva alcuna valenza processuale in quanto non
contenente il timbro di depositato, la data di
deposito e la firma del Cancelliere di primo o
secondo grado. Fra l’altro anche la Cancelleria
Civile della Corte d’Appello di Messina ha
disconosciuto la presenza e la validità processuale
di quell’atto.
<<< 01.15 >>>
In data 23 dicembre 2003 mi viene notificato ricorso
per cassazione, avverso alla sentenza n. 478/03
emessa dalla Corte d’Appello di Messina.
Al predetto ricorso per cassazione mi oppongo,
mediante notifica del presente controricorso e
successivo deposito come per legge, chiedendo il
rigetto del ricorso per cassazione, la conferma
della sentenza n° 478/03 emessa dalla Corte
d’Appello di Messina e, in via subalterna,
l’accoglimento delle richieste formulate (dallo
scrivente) nel ricorso in appello (avverso alla
sentenza di primo grado).
D
I R I T T O
Preliminarmente lo scrivente intende soffermarsi su
tre aspetti importanti ed un fatto anomalo
aggiuntivo, già ampiamente illustrati nel proprio
ricorso per appello (avverso alla sentenza di primo
grado), che hanno caratterizzato tutta la vicenda.
Detti tre aspetti importanti, proprio perchè
ampiamente illustrati nel ricorso in appello
(promosso dallo scrivente) vengono qui brevemente
riassunti.
Il dott. Giuseppe Buzzanca, con sentenza n° 1492/02
provvisoriamente esecutiva (emessa della Corte
d’Appello di Messina), è stato interdetto dai
pubblici uffici per un periodo pari alla pena e,
cioè, per sei mesi. Tale interdizione, come da legge
vigente in materia, produce e comporta
l’impossibilità di candidarsi ed essere eletti.
Per quanto di mia conoscenza e da quanto rilevato
dalla predetta sentenza, lo stesso Dr. Giuseppe
Buzzanca non provvedeva a chiedere la sospensione
dell’esecutorietà della predetta sentenza (1492/02)
così come sancito dall’art. 365 cpp., impugnando la
sentenza di secondo grado con ricorso per
Cassazione. Per tale motivo, la predetta sentenza
emessa dalla Corte d’Appello rimaneva esecutiva e,
mentre per la pena principale vigeva la sospensione,
rimaneva esecutiva l’interdizione dai pubblici
uffici per sei mesi. Pertanto, come sopra
evidenziato, per l’esecutorietà della pena
accessoria (interdizione dai pubblici uffici) la
derivante conseguenza era l’impossibilità di
candidarsi e conseguenzialmente essere
eletti.
Detta interdizione, materialmente, sarebbe
<scaduta>, o ancor meglio si sarebbe conclusa, nei
primi giorni del mese di giugno 2003. Diversamente
il dr. Giuseppe Buzzanca si candidava alla carica di
Sindaco del Comune di Messina venendo eletto. Tale
evento, conseguenzialmente, ha comportato la nullità
delle elezioni amministrative dello scorso 25 e 26
maggio 2003.
Il secondo aspetto, altresì importante, consiste nel
fatto che, una volta emessa una sentenza
defini-tivamente esecutiva (dalla Suprema Corte di
Cassazione), nessun Organo istituzionale (come il
Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale e/o il
Prefetto di Messina) interveniva dichiarando
decaduto il dott. Buzzanca dalla carica di Sindaco
o, diversamente, sospendendolo immediatamente dalla
sua carica e, nel contempo, provvedere alla nomina
di un Commissario regionale.
Seppur i controricorsi di primo e secondo grado
nonchè l’attuale ricorso per Cassazione, promossi
dalla difesa del dott. Buzzanca, presentano palesi
contraddizioni sull’applicabilità o meno del D. Lgs.
267/00, gli stessi controricorsi di primo e secondo
grado, nonchè il ricorso per Cassazione,
inversamente si sono soffermati sull’applicabilità
del 4° comma dell’art. 58 del D. Lgs. 267/ 2000
sostenendo
<<prevede
che l’Organo che ha provveduto alla nomina o
convalida dell’elezione
(e cioè il Presidente dell’Ufficio Centrale
Elettorale)
appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle
condizioni è tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza
dell’esistenza delle condizioni>>.
Al di là della palese contraddizione
sull’applicabilità del D. Lgs. 267/2000,
la difesa del dott. Buzzanca evidenzia che il
Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale
(legesi l’Organo che ha provveduto alla nomina o
convalida dell’elezioni)
era tenuto a revocare il relativo provvedimento per
effetto di quanto sancito dall’art. 58 del più volte
richiamato D. Lgs. 267/00.
Preliminarmente non si può evitare di evidenziare e
desumere che, dall’assunto della difesa, emerge il
mancato intervento dell’Organo preposto e, cioè,
l’Ufficio Centrale Elettorale.
Ma non solo.
Nei controricorsi di primo e secondo grado, nonchè
nel ricorso per Cassazione, mi è parso di capire che
la difesa del dott. Buzzanca sostiene ed evidenzia
l’inapplicabilità del D. Lgs. 267/00 in quanto la
condanna è ormai sopraggiunta ad elezioni avvenute.
Tale assunto è palesemente contraddittorio. In
effetti la difesa del dott. Buzzanca cade in un
evidente disguido in quanto, come dallo scrivente
evidenziato, i legali del dott. Buzzanca, in primo e
secondo grado e nel ricorso per Cassazione hanno
evidenziato la mancata revoca della proclamazione
dell’eletto a Sindaco da dell’Organo che lo ha
proclamato eletto, giusto quanto sancito dal 4°
comma dell’art. 58 del D. Lgs. 267 /2000. Ed allora?
Il predetto decreto D. Lgs., dalla difesa era
ritenuto applicabile anche l’emanazione della
sentenza di Cassazione (che confermava la condanna
d’Appello). Ed allora come può giustificarsi
l’applicazione a metà del D. Lgs.? Ciò in
considerazione del fatto che, non essendo
intervenuto l’Organo preposto (Ufficio Centrale
Elettorale) con la revoca della proclamazione,
adesso, non può applicarsi il D. Lgs.
267/00.
E non finisce qua poichè, sostenendo l’applicabilità
del 4° comma dell’art. 58 del D. Lgs. 267/00, la
difesa del dott. Buzzanca, non fa che confermare ed
avvalorare quanto sostenuto dallo scrivente, con le
note preliminari alla promozione delle Azioni
Popolari, che non hanno ottenuti i riscontri
previsti dalla
legge.
In relazione alla nomina del nomina del Commissario,
sopra richiamata, si è giunti soltanto dopo il
pronunciamento della Corte d’Appello di Messina e
non prima, quando, in realà, era stato chiesto dallo
scrivente e da altri l’intervento degli Organi
preposti che, in rispetto delle disposizioni di
legge vigenti, dovevano attuarsi.
Inversamente si evidenzia (come più ampiamente
rappresentato nel ricorso in appello) che a San
Giovanni Rotondo il Sindaco è stato sospeso e
rimosso dal Prefetto di Foggia per una stessa e
analoga vicenda.
Con l’auto di rappresentanza comunale, il primo
cittadino di San Giovanni Rotondo, si era recato a
Imola per assistere ad una gara del Gran Premio di
Formula Uno facendo rientro alla sua conclusione.
A Messina, purtroppo per la cittadinanza,
successivamente alla sentenza definitiva (emessa
dalla VI Sez. Penale della Suprema Corte di
Cassazione) non è seguito un immediato intervento
risolutivo di chi, istituzionalmente, doveva
intervenire e, pertanto, si alcuni cittadini (tra i
quali lo scrivente) sono stati costretti ad
avvalersi dell’Azione Popolare, al successivo
ricorso in Appello ed all’attuale ricorso per
Cassazione. Il tutto chiaramente a danno della
Città.
Il terzo aspetto consiste nella carenza di
leggittimazione passiva processuale del dott.
Giuseppe Buzzanca ampiamente addotta nel ricorso in
Appello avverso alla sentenza di primo grado. In
realtà, sin dal primo grado, il dott. Giuseppe
Buzzanca si è costituito personalmente (ciò
rilevabile dalla sentenza emessa il 18 luglio 2003)
e non nella qualità di Sindaco contro cui,
realmente, erano dirette le due Azioni Popolari
promosse dallo scrivente.
E proprio in questa prima sede il Collegio
giudicante non ha rilevato la carenza di
legittimazione passiva del Dr. Buzzanca. In tal
senso, fra l’altro, non poteva neanche pressupporsi
l’intervento adesivo (da ex art. 105 c.p.c.) in
quanto il dott. Giuseppe Buzzanca, non essendo
cittadino del Comune di Messina, non poteva
intervenire a sostegno del Sindaco dello stesso
Comune.
Il tempestivo rilievo della carenza di
leggimitazione passiva, sin dal primo grado,
avrebbe, conseguenzialmente, portato alla
dichiaraziozione di contumacia del Sindaco
pro- tempore del Comune di Messina e, nel contempo,
l’estromissione processuale dello stesso dott.
Giuseppe Buzzanca intervenuto in proprio. In tal
senso appare abbastanza chiara ed esplicativa la
sentenza n° 1143 del 7 settembre 1991, emessa dalla
V Sez. del Supremo Consiglio di Stato -Pres. Gessa
C.- , che stabilisce:
<Le
due posizioni di cittadino e candidato eletto sono
del tutto distinte quanto alla leggittimazione ed
all’interesse di agire...>
Inoltre, in relazione al difetto di leggittimazione,
non rilevato dai Giudici di primo grado, chiara ed
esplicativa è la sentenza n° 9289 del 9.07.2001,
emessa dalla III Sez. della Suprema Cassazione
Civile -Pres. Giuliano A.-, che evidenzia:
<Il
difetto di leggittimazione attiva e passiva,
attenendo alla regolare instaurazione del
contraddittorio, è rilevabile anche d’ufficio, in
ogni stato e grado del giudizio e, dunque, anche in
sede di leggittimazione, salvo che sul punto non si
sia formato il giudizio>.
Alla predetta sentenza vi sono i riferimenti
normativi (art. 81, 99 e 100 c.p.c.) e
Giurisprudenza correlata (Cass. Civ. Sez. III 05
novembre 1997 n° 10843). In tale stato di cose, a
conferma della richiesta contenuta nel corpo del
ricorso per Appello (proposto dallo scrivente), si
chiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione voglia
valutare e, ove esistente, dichiarare la eventuale
carenza di leggittimazione passiva del dott.
Giuseppe Buzzanca. Ove, inoltre, ritenuto opportuno
detta carenza di leggittimazione passiva, maturata
nel primo e secondo grado, potrà essere pronunciata,
dall’Ecc.ma Corte di Cassazione, preliminarmente al
giudizio
finale.
Il fatto anomalo consiste in quanto segue: 21
novembre 2003, a soli tre giorni dall’udienza del 24
novembre 2003 (nella quale è stato dichiarato
decaduto il dott. Buzzanca dalla carica di Sindaco),
mi recavo presso la Cancelleria Civile della Corte
d’Appello di Messina per chiedere se, eventualmente,
vi erano nuove comunicazioni o atti.
Stranamente, all’interno del mio fascicolo di
produzione nonchè all’interno del fascicolo
d’Ufficio e di produzione di controparte, rinvenivo
un atto, datato luglio 2003, con il quale il dott.
Giuseppe Buzzanca, nella qualità di Sindaco del
Comune di Messina, autorizzava l’Avv. Andrea Lo
Castro a visionare i fascicoli relativi alla Azione
Popolare promossa dallo scrivente, la cui udienza
era stata fissata per il 18 ottobre 2003 (data
errata poichè l’udienza, in realtà, si teneva il 18
luglio 2003), in calce allo stesso, oltre alla firma
del dott. Buzzanca, conteneva l’annotazione che
l’Avv. Andrea Lo Castro, alla visione del fascicolo,
delegava altro legale di studio.
Detto atto, oltre che anomalamente e tardivamente
inserito, presenta palesi irregolarita che nel
contempo, al di la dell’anomala presenza quell’atto
non aveva alcuna valenza processuale in quanto non
contenente il timbro di depositato, la data di
deposito e la firma del Cancelliere di primo o
secondo grado.
Fra l’altro anche la Cancelleria Civile della Corte
d’Appello di Messina ha disconosciuto la presenza e
la validità processuale di quell’atto.
In ogni caso, seppur non avendo una valenza
processuale, il predetto atto presenta una serie di
vizi ed irregolarita che lo scrivente deduce e
rappresenta qui di seguito:
01)
Il dott. Giuseppe Buzzanca, nella sua qualità di
Sindaco, non poteva dare incarico diretto ad un
legale (ammesso che questo facesse parte del gruppo
di legali del Comune di Messina) che in precedenza
lo aveva rappresentato (nello stesso procedimento)
quale privato;
02)
Nei fascicolo di primo e secondo grado, nonchè nel
fascicolo dello scrivente, non risulta mai essere
stata depositata una nota ufficiale con la quale
l’Ufficio Contenzioso-Legale del Comune di Messina
ha assegnato la difesa del Sindaco all’Avv. Andrea
Lo Castro;
03) L’Avv. Andrea Lo Castro, oltre a non aver alcun
incarico ufficiale dal Comune di Messina a decorrere
dal 7 luglio 2003 (data riportata nella nota
ritenuta anomalamente ritrovata nei fascicoli) non
poteva rivestire la carica di legale del Comune di
Messina e, nel contempo, di legale del Sindaco di
Messina. Infatti, lo stesso Avv. Andrea Lo Castro,
in un procedimento civile d’innanzi alla Corte
d’Appello di Messina (COMUNE DI MESSINA c/ RFI -
FERROVIE ITALIANE), la cui sentenza 278/03 è stata
emessa il 28 luglio 2003, risultava legale di difesa
delle Ferrovie e, quindi, nel procedimento
instaurato era avverso al Comune di Messina.
A tal punto è evidente la incompatibilità. L’Avv.
Andrea Lo Castro riceve, dal Sindaco di Messina,
l’incarico di visionare un fascicolo (riguardante le
Azione Popolari promosse dallo scrivente ed avverse
allo stesso Sindaco) in vista dell’udienza che si
sarebbe tenuta il 18 ottobre 2003 (data indicata
nell’atto in maniera erronea in quanto, in realtà,
trattasi del 18 luglio 2003), quando lo stesso
legale, in altro procedimento presso la Corte
d’Appello di Messina (la sentenza è stata emessa il
28 luglio 2003) rappresentava e difendeva le
Ferrovie e, quindi, procedendo contro il Comune di
Messina che, dal 29 maggio 2003, era proprio
rappresentato dal dott. Giuseppe Buzzanca. Oltre
alle palesi incongruenze vi sono palesi
incompatibilità.
Non credo opportuno soffermarmi oltre modo, evitando
ogni mio commento, su tale fatto anomalo che lascia
non poche perplessità ed interrogativi su tutti:
<<Quale motivi si celano dietro la presenza di tale
atto, che reca una data retroattiva, mai presentato
precedentemente e, diversamente, comparso soltanto
alcuni giorni prima dell’udienza in Corte d’Appello
di Messina?
Ritornando al ricorso in appello, avverso alla
sentenza di primo grado (promosso dallo
scrivente), successivamente al deposito e notifica
del ricorso per appello, promosso dallo scrivente ed
avverso alla sentenza di primo grado, con
controricorso in Appello, depositato presso la
Cancelleria Civile della Corte d’Appello di Messina
in data 30 settembre 2003, il dott. Giuseppe
Buzzanca (assistito dagli stessi legali di primo
grado) sosteneva che:
<<ha
appreso casualmente dell’esistenza di un ricorso in
Appello proposto dal Signor Rodi Giuseppe avverso
la sentenza del Tribunale di Messina citata in
premessa che non è stato tuttavia mai notificato al
Suo domicilio eletto come risultante dalla sentenza
di primo grado>>.
Per tale motivo il dott. Buzzanca, tramite i suoi
legali, chiedeva di dichiararsi irricevibile e
inammissibile in quanto non gli è stato notificato
entro il termine di perentorio fissato dalla legge
nel Suo domicilio eletto. Lo stesso dott. Buzzanca,
nel controricorso, ha sostenuto:
<<la
Corte d’Appello non potrà che rilevare dette
inammissibilità evidente e lampante>>.
Inoltre a pag. 9 del controricorso in Appello, il
dott. Buzzanca (tramite i Suoi legali), al punto E
ribadisce e sostiene:
<<<Il
ricorso è poi inammissibile stante il fatto che il
ricorrente non ha provveduto a notificare lo stesso
al dott. Giuseppe Buzzanca, quale eletto di cui
viene contestata la elezione, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
decreto di fissazione della udienza, come previsto
dall’art. 82 del D.P.R. n.570/60>>>.
Quanto assunto dalla difesa del dott. Buzzanca,
relativamente alla mancata notifica del ricorso in
Appello (promosso dallo scrivente) presso il
domicilio eletto (Studio Legale Avv. Andrea Lo
Castro corrente in Messina Corso Cavour 95) è
infondato, insussistente e probabilmente tendeva ad
ottenere la dichiarazione di inamissibilità del
ricorso in Appello mediante la dichiarazione (falsa)
che non è stato notificato il ricorso in Appello.
Inoltre la notifica del ricorso per appello (avverso
la sentenza di primo grado) essendo stato notificato
al dott. Giuseppe Buzzanca, nella qualità di Sindaco
del Comune di Messina, rispetta ampiamente le
disposizioni di legge vigenti in materia.
In tal senso, dal contenuto della sentenza n° 1143
del 7 settembre 1991 (emessa dalla V Sez. del
Supremo Consiglio di Stato - Pres. Gessa C.) lo
scrivente deduce che la posizione di candidato
eletto è unica mentre, diversamente, differente,
distinta e separata è la posizione di cittadino. In
tal senso è, altresì, opportuno evidenziare che il
dott. Buzzanca non è cittadino del Comune di
Messina.
Riepilogando brevento l’occorso in realtà,
diversamente da quanto sostenuto dal dott.
Buzzanca,, è avvenuto quanto segue: In data 11
agosto 2003 lo scrivente, presso la Cancelleria
Civile della Corte d’Appello di Messina, depositava
il predetto ricorso in quattro copie ed il
Cancelliere (dott. Antonino Minniti) apponeva il
timbro <depositato> e la data di deposito in uno
alla Sua firma.
Essendo, in precedenza, già stato depositato altro
pari ricorso in Appello (avverso la sentenza
1972/03) da parte dell’Avv. Fulvio Cintioli in
rappresentanza di diversi cittadini, in pari data
(11 agosto 2003) il Presidente della Corte d’Appello
di Messina fissava la data della udienza (22
settembre 2003). In data 12 agosto 2003 provvedevo a
ritirare copia conforme all’originale del
dispositivo di fissazione della data di udienza
(accluso in coda al ricorso in Appello).
Il successivo 13 agosto 2003 provvedevo alla
notifica del ricorso in Appello (con in coda accluso
il predetto decreto) tra gli altri al Sindaco pro- tempore del Comune di Messina, nella persona del
dott. Giuseppe Buzzanca, presso Casa comunale
nonchè, allo stesso Dott. Giuseppe Buzzanca, nella
qualità di Sindaco pro- tempore del Comune di
Messina, c/o lo studio legale Avv. Andrea Lo Castro
ove aveva eletto domicilio.
Tutte le notifiche sono avvenute tra il 13 e 14
agosto 2003 e in data 21 agosto 2003 (come emerge
dal timbro) depositavo in Cancelleria il ricorso in
Appello (avverso la impugnata sentenza n° 1972/03)
con le relate di notifica.
Successivamente l’Ill.mo Signor Presidente della
Corte d’Appello di Messina, osservando il periodo
feriale, disponeva che la variazione della data di
udienza che, dal 22 settembre 2003, slittava al 24
novembre 2003 dando, nel contempo, disposizioni di
notificare alle parti la nuova data contenuta nel
nuovo dispositivo.
La Cancelleria Civile della Corte d’Appello di
Messina vi provvedeva è, tra gli altri, la nuova
data veniva notificata al dott. Giuseppe Buzzanca
presso il domicilio eletto (Studio Legale Avv.
Andrea Lo Castro).
Alla luce di quanto sin qui rappresentato,
rafforzato dagli atti allegati (che dimostrano la
realtà dei fatti ed il loro regolare svolgimento) si
deduce e rileva che quanto sostenuto dal dott.
Buzzanca, nel controricorso in Appello, in relazione
alla mancata notifica del ricorso in Appello, è
assolutamente infondato, insussistente nonchè
falso.
In relazione alla desunta mancata notifica, in
realtà è occorso che, non essendo stata trovata
alcuna persona presso lo studio legale Avv. Andrea
Lo Castro, l’Ufficiale Giudiziario preposto (Occhino
Filippa) provvedeva a lasciare avviso attuando
quanto previsto dall’art. 140. In data 14 agosto
2003, lo stesso Ufficiale Giudiziario, inviava
raccomandata A/R n° 09948037388-5 comunicando,
all’Avv. Lo Castro, che, presso la Casa comunale,
era stato depositato ricorso in Appello.
Successivamente, poichè nessun componente dello
studio legale Lo Castro (domicilio eletto dal dott.
Buzzanca) aveva provveduto al ritiro dell’atto, la
predetta raccomandata (contenente l’Avviso di
deposito del ricorso presso la Casa comunale) veniva
restituita al mittente e, cioè, allo scrivente.
A mero titolo informativo evidenzio che la predetta
busta si trova ancora chiusa così come restituitami.
A tal punto emerge inequivocabilmente che, oltre a
non curare il ritiro degli atti giudiziari (cosa che
ritengo grave per un legale), il dott. Buzzanca ha
sostenuto il contrario e, cioè, che lo scrivente non
gli ha notificato il ricorso in Appello e, cosa
ancor più grave, con tale affermazione in un atto di
giudizio tentava di far dichiarare irricevibile e
inammissibile il ricorso in Appello promosso dallo
scrivente.
Cosa ulteriormente grave è il fatto che il dott.
Buzzanca, anche nel corpo del ricorso per Cassazione
(con il quale chiede la riforma della sentenza n°
478/03 emessa dalla Corte d’Appello di Messina)
continua a sostenere che lo scrivente non gli ha
notificato il ricorso in Appello (avverso la
sentenza di primo grado). Ulteriormente grave, come
se non bastasse, è il fatto che il dott. Buzzanca,
nel corpo del ricorso per Cassazione, sostiene che
la Corte d’Appello di Messina non ha rilevato la
mancata notifica più volte sopra
indicata.
Tale ultima affermazione, dallo scrivente, non è
ritenuta meritevole di ulteriore commento e
soffermazione poichè il Collegio giudicante della
Corte d’Appello di Messina, nel corso dell’udienza
tenutasi lo scorso 24 novembre 2003, ha dimostrato
di conoscere passopasso i ricorsi e controricorsi.
Oltre a dimostrare la conoscenza di tutti gli atti
il Giudice Relatore, nel corso della predetta
udienza, ha evidenziato che la Corte conosceva bene
gli atti e di averli studiati attentamente.
E proprio la Corte d’Appello di Messina, in
relazione all’assunta mancata notifica del ricorso
in Appello (promosso dallo scrivente), nel corpo
della sentenza 478/03 (a pag. 18) ha evidenziato che
l’eccezzione, assunta dai legali del dott.
Buzzanca, è infondata e insussistente in quanto,
al di là dell’intervento sanante con la costituzione in giudizio, i vizi dedotti non sussistono.
Sul piano delle modalità, come rilevato
dall’Ill.ma Corte d’Appello di Messina, le notifiche
sono avvenute regolarmente. Ed i vari passagi,
comprese le date degli eventi in uno alla data di
notifica, sono state dettagliatamente indicate
nella sentenza emessa dalla Corte d’Appello di
Messina.
A tal punto, considerato che il dott. Buzzanca anche
nel ricorso per Cassazione sostiene la mancata
notifica del ricorso in Appello da parte dello
scrivente, si chiede all’Ecc.ma Corte di Cassazione
di voler valutare l’eventuale azione temeraria e,
ove questa presente, stabilire un adeguato
risarcimento danni in favore dello scrivente.
In ultimo è da considerare grave il fatto che il
dott. Buzzanca, anche nel corpo del ricorso per
Cassazione (con il quale chiede la riforma della
sentenza n° 478/2003 emessa dalla Corte d’Appello di
Messina), continua a sostenere che lo scrivente non
gli ha notificato il ricorso in Appello.
Ulteriormente grave, come se non bastasse, è il
fatto che il dott. Buzzanca, nel corpo del ricorso
per Cassazione, sostiene che la Corte d’Appello di
Messina non ha rilevato la mancata notifica più
volte sopra indicata.
In relazione alle deteminazioni assunte dall’Ill.ma
Corte d’Appello di Messina (Sez. Civ.), a differenza
di quanto sostenuta dal dott. Buzzanca tramite i
legali che lo difendono, ha applicato quanto
previsto dalla legge ivi compreso quanto disposto
dal D. Lgs. 267/00.
In errore, diversamente, si sarebbe trovata la
predetta Corte d’Appello di Messina,
nell’eventualità non avesse applicato quanto
previsto dal D. Lgs. 267 /2000 poichè, la stessa
Corte d’Appello di Messina, in altro recentissimo
analogo procedimento (GIAIMIS + altri c/ Pappalardo
Giuseppe), con sentenza n° 310/03 ha parimenti
applicato le disposizioni contenute dal più volte
mensionato D. Lgs. 267/00 dichiando la decadenza
del Sindaco di Spadafora dott. Giuseppe Pappalardo.
Relativamente alla sentenza di primo grado, al di la
delle deduzioni e delle argomentazioni avanzate
dallo scrivente (che in ogni caso non essendo un
legale possone possone presentare delle
imperfezioni) che possono essere intese di parte, si
ritiene opportuno sottolineare l’intervento
dell’Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica di
Messina. Proprio quest’ultimo, nel corpo del Suo
ricorso in appello (avverso alla sentenza di primo
grado) depositato presso la Cancelleria Civile della
Corte d’Appello il 25 settembre 2003, ha evidenziato
che in diritto:
<<Il
Tribunale, decise correttamente le questioni
preliminari, ad eccezione di quanto si dirà infra,
affrottando il merito della decadenza dalla carica
del Dr. Giuseppe Buzzanca per l’intervenuta condanna
definitiva ex art. 314, 2° comma, c.p., ha male
interpretato le norme applicabili al caso in specie>>.
Ed, in tal senso, il Procuratore della Repubblica di
Messina, con il Suo autorevole intervento,
evidenzia: <<<Gli
errori contenuti in sentenza possono essere
sintetizzati in quattro punti:
----- 01)
In Sicilia si applicano gli artt. 58 e 59, D. Lgs.
n. 267/2000, e non l’art. 15, L. 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla L. 18 gennaio 1992, n. 16;
----- 02)
gli artt. 58 e 59, D. Lgs. n. 267/2000 hanno
innovato rispetto all’art. 15, L. n. 55/1990 (come
modificato dalla L. n. 16 /1992) sopprimendo il
parallelismo tra cause di incandidabilità e di
decadenza;
----- 03)
l’art. 68, D. Lgs. n. 267/2000 fa esclusivo
riferimento alle cause di ineleggibilità e non anche
quelle di incandidabilità ex art. 58;
----- 04)
l’art. 2 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233, comma 2, non
si applica alle condanne con interdizione
temporranea dai pubblici uffici>>>.
Inoltre, dal predetto ricorso del Procuratore della
repubblica, si rileva: <<<In
entrambi i casi consegue che la decadenza dalla
carica dell’appellato>>>.
In relazione al secondo punto si rileva: <<<Anche
prescindendo dalle superiori deduzioni, è errata
l’interpretazione del Tribunale degli artt. 58 e
59, D. Lgs. n. 267/2000 perchè essi comportano
l’immediata e sicura decadenza dalla carica dei
soggetti nei cui confronti sopravvenga una delle
ipotesi previste dal primo comma dell’art. 58
(come nel caso che siu occupa)>>>.
A tal punto ritengo necessario effettuare un
collegamento con quanto da me precedentemente
sostenuto che, in sintesi, consiste nel fatto che il
dott. Giuseppe Buzzanca, una volta emessa la
sentenza definitiva da parte della Suprema Corte di
Cassazione (Sez. Pen.), decadeva e/o doveva essere
dichiarato decaduto dagli Organi istituzionalmente
preposti.
E tra l’applicabilità del D. Lgs. 267 /2000, art. 58
4° c. (sostenuta dalla difesa del dott. Buzzanca in
primo e secondo grado nonchè nel presente giudizio)
e la pari tesi confermata (applicabilità del 4°
comma dell’art. 58 e dell’insieme del D. Lgs.
267/2000) anche dallo scrivente sin dal 12 giugno
2003 nonchè nella nota datata 13 giugno indirizzata
al Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale, vi è
proprio il mancato e tempestivo intervento del
predetto Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale
che, come da ex lege, entro i 30 giorni successivi
alla proclamazione degli eletti (nella fatti specie
della proclamazione a Sindaco del dott. Buzzanca)
poteva procedere alla revoca della predetta
proclamazione. Ed ancora, in altra parte del ricorso del Signor
Procuratore della Repubblica, vi è una pari
deduzione con quanto precedentemente evidenziato
dallo scrivente (seppur non legale).
L’interdizione può essere perpetua o temporranea e
sono entrambi applicabili. A tal punto, ad ulteriore
conferma ed in collegamento con quanto dallo
scrivente precedentemente sostenuto, il dott.
Giuseppe Buzzanca poteva anche non essere
candidabile ed eleggibile sin dalla condanna
inflittagli dalla Corte d’Appello di Messina, ciò in
considerazione che non era stata avanzata, nelle
modalità di legge, richiesta di sospenzione della
provvisoria esecutorietà della sentenza d’appello
(n° 1492/02).
Ed è proprio il Collegio giudicante di primo grado,
come indicato in sentenza, a evidenziare che: <<La
condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317
importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nondimeno
-sostengono gli stessi Giudici-
se per circostanze attenuanti viene inflitta la
reclusione per un tempo inferiore a tre anni la
condanna importa l’interdizione tem-porranea>>.
Ed a tal punto, ci si domanda palesemente, se
l’interdizione temporranea dai pubblici uffici è
applicabile perchè non lo è stato nei confronti del
dott. Giuseppe Buzzanca? E’ ovvio che, se
diversamente si intendesse immediatamente
applicabile l’interdizione dai pubblici uffici (sin
dalla emissione della sentenza d’appello n°
1492/02), lo stesso dott. Buzzanca non sarebbe stato
candidabile ed eleggibile.
Senza null’alltro voler aggiungere ed approfondire
sotto l’aspetto giuridico (essendo un semplice
cittadino e non legale), intendendo confermato e qui
integralmente riportato il contenuto delle due
Azioni Popolari (R.G. 3274/03 e 3289/03) e il
contenuto del ricorso per Appello avverso alla
sentenza di primo grado, lo scrivente chiede
l’accoglimento delle conclusioni seguenti:
<<<voglia
la Suprema Corte di Cassazione confermare la
sentenza n° 478/2003 emessa dalla Corte d’Appello di
Messina e, in via subalterna, accogliere le altre
richieste contenute nel ricorso in Appello (avverso
alla sentenza di primo grado), che qui si riportano
meglio formulate, statuendo e dichiarando:>>>
----- 01)
La carenza di legittimazione passiva del dott.
Giuseppe Buzzanca poichè costituitosi come privato e
non come Sindaco pro- tempore del Comune di Messina
contro il quale, diversamente, erano state promosse
le due Azioni Popolari. Nel contempo si chiede di
dichiarare la contumacia, nel primo e secondo grado,
del Sindaco pro- tempore del Comune di Messina;
----- 02)
Che la decadenza del dott. Giuseppe Buzzanca, dalla
carica di Sindaco pro- tempore del Comune di Messina,
sia avvenuta per incandidabilità ed ineleggibilità
per l’esecutorietà della sentenza n° 1492/02 emessa
dalla Corte d’Appello di Messina e, per la quale,
non è stata promossa azione sospensiva; contumacia,
nel procedimento di primo grado, del Sindaco pro-tempore del Comune di Messina.
Conseguenzialmente statuire e dichiarare la nullità
delle elezioni tenutesi lo scorso 25 e 26 maggio
2003.
Con vittoria di spese del primo e secondo giudizio
(ove previsto), nonchè del presente giudizio, ed
ogni onere aggiuntivo maturato e maturando o, in
subalterno, compensazione delle
spese.
In relazione alle spese si chiede all’Ecc.ma Corte
adita di tenere in considerazione che le Azioni
Popolari, la cui sentenza impugnata d’innanzi
all’Ill.ma Corte d’Appello di Messina, nonchè il
presente controricorso d’innanzi all’Ecc.ma Suprema
Corte di Cassazione, sono iniziative promosse da un
cittadino che ha per obiettivo il rispetto delle
leggi così come emanate e, pertanto, si spera che
una eventuale condanna al pagamento di consistenti
spese processuali e/o legali (come diversamente
avvenuto in primo grado) non voglia rappresentare
una sorta di aggravio di somme economiche. Proprio
per tale motivo, in via subalterna, si chiede la
compensazione delle spese ed ogni onere aggiuntivo
maturato e maturando. Con ogni riserva di legge.
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