L'EX SINDACO RIMANE A CASA

 


La Corte d'Appello del Tribunale di Messina competente per le questioni elettorali per tutta la provincia di Messina RIGETTA L'ISTANZA presentata dall'ex sindaco per tornare alla sua poltrona.

Chiara ORDINANZA della Corte riunita il 23 agosto, accolte le tesi di Giuseppe Rodi che si è opposto alla richiesta di inibitoria della sentenza di secondo grado e confermate anche dalle richieste fatte dalla Procura Generale della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Messina.

 

RIPORTIAMO IL TESTO COMPLETO

 

             CORTE DI APPELLO DI MESSINA   

                                                                N. 123/04  R.G.G.

                                                                                                           n. 4893     Cron.

                                                                                                           Introit: 23-08-04

                                                                                                           Dep. in originale

                                                                                                            26.AGO. 2004

                                                                                                           Comunic.

                                                                                                            26.AGO.2004

 

 

    La Corte di appello di Messina, Sezione feriale, riunita in camera di

consiglio e composta da:

 

dr. Giuseppe A. Leanza        Presidente

dr. Mario La Rocca                Consigliere

dr  Marina Moleti                   Consigliere rel.

 

ha emesso la seguente

                                                 ORDINANZA

 

    Letta la istanza presentata ai sensi dell'art. 373 c.p.c., con atto depositato il

15.07.2004, nell'interesse del dr. Giuseppe Buzzanca, per la sospensione della

esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 478/2003,

impugnata per Cassazione, nonché la memoria di costituzione in adesione alla

 richiesta;

  

    lette le memorie depositate dalle parti costituite nel procedimento;

    lette le argomentazioni svolte e le richieste formulate dal Procuratore

 Generale;

    letti gli atti ed i documenti allegati;

    rilevato che la normativa sul contenzioso in materia elettorale, mentre

prevede espressamente che la esecuzione delle sentenze emesse dal giudice di

 primo grado resti sospesa in pendenza di ricorso in appello, conferisce invece

immediata efficacia esecutiva alla pronuncia del giudice di secondo grado, in

pendenza del ricorso per cassazione, affidando nelle more del giudizio di

legittimità (o in caso di rigetto del ricorso, fino a nuove elezioni) la gestione della

 cosa pubblica ad un soggetto terzo;

 

                                                                1

 

    che tale scelta legislativa, peraltro risalente ad epoca nella quale le

sentenze civili non erano, salva espressa statuizione del giudice, immediatamente

 esecutive, non è certo casuale, ma sottende una ponderata comparazione degli

interessi che vengono a contrapporsi nel contenzioso elettorale ed esprime

chiaramente la volontà di contemperare l'esigenza di cautela nella rimozione

della carica di un soggetto designato dagli elettori (ed il coincidente interesse del

 medesimo soggetto alla conservazione della carica), esigenza che ha determinato

 la previsione di una esecutività della sentenza di primo grado, con l'interesse

 generale e di ordine pubblico non solo alla efficienza ed alla imparzialità delle

amministrazioni degli enti locali, ma anche all'immagine di correttezza dei

singoli amministratori, interesse in vista del quale la legge dispone che ad una

 pronuncia di decadenza emessa da un organo giurisdizionale di secondo grado

consegua immediatamente, in pendenza di un ricorso per cassazione,

l'allontanamento dalla carica

         ritenuto che tale regolamentazione della materia contenziosa elettorale

(anche ammesso che non sia, come sostenuto da alcune parti, "ontologicamente

 incompatibile" con lo strumento della inibitoria e non determini dunque la

inammissibilità della istanza in oggetto) rappresenta una chiara espressione

della volontà del legislatore, in esito alla ponderata comparazione dei diversi

interessi coinvolti, di attribuire prevalenza, nella fase successiva alla pronuncia

di decadenza emessa dalla Corte di Appello, all'interesse pubblico

all'allontanamento dalla carica dell'amministratore e all'affidamento dell'ente

locale ad una gestione "terza", sini alla definizione del giudizio in Cassazione

con esito favorevole per il ricorrente o, in caso contrario, sino a nuove elezioni;

       ritenuto che nella valutazione comparativa il legislatore ha evidentemente

 tenuto conto anche della possibile non breve durata del terzo grado del giudizio

o del procedimento elettorale;

       ritenuto che, a fronte di tale disciplina e desotteso bilanciamento di

 interessi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento

 

                                                                 2

 

della richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza di secondo grado

(limitati secondo l'art.373 c.p.c. alla ipotesi in cui " dall'esecuzione possa

 derivare grave ed irreparabile danno") non può che essere rigorosa, e non può

 prescindere dal rilievo che non possono essere considerate come gravi ed

irreparabili pregiudizi, da far cessare con la richiesta inibitoria, quelle che sono le

normali conseguenze dell'esecuzione

(peraltro già avvenuta diversi mesi or sono)

della pronuncia di decadenza da parte della Corte di Appello (e cioè

l'allontanamento del Sindaco dalla carica e l'affidamento della gestione

dell'ente al commissario).

         ritenuto che la gravità dei pregiudizi prospettati dall'istante è difficilmente

compatibile con il notevole lasso di tempo intercorso tra la pronuncia della

sentenza di appello e la presentazione del ricorso ex art. 373 c.p.c.

        che i gravi e irreparabioli pregiudizi che l'istante sostiene deriverebbero

"dalla protrazione della esecuzione della sentenza impugnata" a se stesso

(mancato espletamento dell'incarico istituzionale, perdita di chance politica e di

visibilità, non suscettibili di risarcimento in forma specifica) ed al Comune

(anche se non è detto espressamente, per la ritenuta minore efficacia della

gestione commissariale), non appaiono idonei a giustificare la richiesta

sospensiva, in quanto in parte (allontanamento dalla carica) coincidenti con le

inevitabili fisiologiche conseguenze della esecuzione, in parte non provati (danno

all'amministrazione comunale per effetto della gestione commissariale) o

comunque  di rilievo non preminente rispetto all'interesse pubblico, di rango

costituzionale, sotteso dalla normativa elettorale;

       rilevato infine che l'interesse pubblico alla continuità ed efficienza

amministrativa subirebbe un pregiudizio ancor più grave di quello dedotto

dal ricorrente,  nel caso in cui la sospensione della esecuzione della

sentenza di appello, oggi richiesta, venisse travolta da una eventuale

pronuncia della Corte di Cassazione che, confermando la decadenza

del dr. Buzzanca, determinerebbe  la necessità di una nuova gestione

commissariale;

 

                                             P.Q.M.

 

Rigetta l'istanza

 

Messina, 23.8.2004

Il consigliere relatore                                         il Presidente

firmato Marina Moleti                                  Firmato Leanza

 

IL CANCELLIERE C1                        Depositata in Cancelleria

                                                   Messina 26 AGO 2004

                                                                IL CANCELLIERE C1

                                                                Maria Nania

 

V° il Procuratore Generale

Messina li 26/08/2004                     Il Procuratore Generale

                                                             (dott. Francesco Marzachì)

 

                                                             Corte d'Appello di Messina

                                                             copia conforme all'originale

                                                             Messina 26.08.2004

                                                             Maria Nania