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RIPORTIAMO IL TESTO COMPLETO |
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA N. 123/04 R.G.G. n. 4893 Cron. Introit: 23-08-04 Dep. in originale 26.AGO. 2004 Comunic. 26.AGO.2004
La Corte di appello di Messina, Sezione feriale, riunita in camera di consiglio e composta da:
dr. Giuseppe A. Leanza Presidente dr. Mario La Rocca Consigliere dr Marina Moleti Consigliere rel.
ha emesso la seguente ORDINANZA
Letta la istanza presentata ai sensi dell'art. 373 c.p.c., con atto depositato il 15.07.2004, nell'interesse del dr. Giuseppe Buzzanca, per la sospensione della esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 478/2003, impugnata per Cassazione, nonché la memoria di costituzione in adesione alla richiesta;
lette le memorie depositate dalle parti costituite nel procedimento; lette le argomentazioni svolte e le richieste formulate dal Procuratore Generale; letti gli atti ed i documenti allegati; rilevato che la normativa sul contenzioso in materia elettorale, mentre prevede espressamente che la esecuzione delle sentenze emesse dal giudice di primo grado resti sospesa in pendenza di ricorso in appello, conferisce invece immediata efficacia esecutiva alla pronuncia del giudice di secondo grado, in pendenza del ricorso per cassazione, affidando nelle more del giudizio di legittimità (o in caso di rigetto del ricorso, fino a nuove elezioni) la gestione della cosa pubblica ad un soggetto terzo;
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che tale scelta legislativa, peraltro risalente ad epoca nella quale le sentenze civili non erano, salva espressa statuizione del giudice, immediatamente esecutive, non è certo casuale, ma sottende una ponderata comparazione degli interessi che vengono a contrapporsi nel contenzioso elettorale ed esprime chiaramente la volontà di contemperare l'esigenza di cautela nella rimozione della carica di un soggetto designato dagli elettori (ed il coincidente interesse del medesimo soggetto alla conservazione della carica), esigenza che ha determinato la previsione di una esecutività della sentenza di primo grado, con l'interesse generale e di ordine pubblico non solo alla efficienza ed alla imparzialità delle amministrazioni degli enti locali, ma anche all'immagine di correttezza dei singoli amministratori, interesse in vista del quale la legge dispone che ad una pronuncia di decadenza emessa da un organo giurisdizionale di secondo grado consegua immediatamente, in pendenza di un ricorso per cassazione, l'allontanamento dalla carica ritenuto che tale regolamentazione della materia contenziosa elettorale (anche ammesso che non sia, come sostenuto da alcune parti, "ontologicamente incompatibile" con lo strumento della inibitoria e non determini dunque la inammissibilità della istanza in oggetto) rappresenta una chiara espressione della volontà del legislatore, in esito alla ponderata comparazione dei diversi interessi coinvolti, di attribuire prevalenza, nella fase successiva alla pronuncia di decadenza emessa dalla Corte di Appello, all'interesse pubblico all'allontanamento dalla carica dell'amministratore e all'affidamento dell'ente locale ad una gestione "terza", sini alla definizione del giudizio in Cassazione con esito favorevole per il ricorrente o, in caso contrario, sino a nuove elezioni; ritenuto che nella valutazione comparativa il legislatore ha evidentemente tenuto conto anche della possibile non breve durata del terzo grado del giudizio o del procedimento elettorale; ritenuto che, a fronte di tale disciplina e desotteso bilanciamento di interessi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento
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della richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza di secondo grado (limitati secondo l'art.373 c.p.c. alla ipotesi in cui " dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno") non può che essere rigorosa, e non può prescindere dal rilievo che non possono essere considerate come gravi ed irreparabili pregiudizi, da far cessare con la richiesta inibitoria, quelle che sono le normali conseguenze dell'esecuzione (peraltro già avvenuta diversi mesi or sono) della pronuncia di decadenza da parte della Corte di Appello (e cioè l'allontanamento del Sindaco dalla carica e l'affidamento della gestione dell'ente al commissario). ritenuto che la gravità dei pregiudizi prospettati dall'istante è difficilmente compatibile con il notevole lasso di tempo intercorso tra la pronuncia della sentenza di appello e la presentazione del ricorso ex art. 373 c.p.c. che i gravi e irreparabioli pregiudizi che l'istante sostiene deriverebbero "dalla protrazione della esecuzione della sentenza impugnata" a se stesso (mancato espletamento dell'incarico istituzionale, perdita di chance politica e di visibilità, non suscettibili di risarcimento in forma specifica) ed al Comune (anche se non è detto espressamente, per la ritenuta minore efficacia della gestione commissariale), non appaiono idonei a giustificare la richiesta sospensiva, in quanto in parte (allontanamento dalla carica) coincidenti con le inevitabili fisiologiche conseguenze della esecuzione, in parte non provati (danno all'amministrazione comunale per effetto della gestione commissariale) o comunque di rilievo non preminente rispetto all'interesse pubblico, di rango costituzionale, sotteso dalla normativa elettorale; rilevato infine che l'interesse pubblico alla continuità ed efficienza amministrativa subirebbe un pregiudizio ancor più grave di quello dedotto dal ricorrente, nel caso in cui la sospensione della esecuzione della sentenza di appello, oggi richiesta, venisse travolta da una eventuale pronuncia della Corte di Cassazione che, confermando la decadenza del dr. Buzzanca, determinerebbe la necessità di una nuova gestione commissariale;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza
Messina, 23.8.2004 Il consigliere relatore il Presidente firmato Marina Moleti Firmato Leanza
IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Messina 26 AGO 2004 IL CANCELLIERE C1 Maria Nania
V° il Procuratore Generale Messina li 26/08/2004 Il Procuratore Generale (dott. Francesco Marzachì)
Corte d'Appello di Messina copia conforme all'originale Messina 26.08.2004 Maria Nania
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