LA LEGGE DELLA BANDIERA SICILIANA ESISTE DAL 4 GENNAIO 2000

 

  

Bandiera Siciliana  Bandiera Siciliana

  • Art. 5.
    Luoghi deputati all'esposizione della bandiera


1.  Fatto salvo quanto disposto all'articolo 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, la bandiera della Regione è esposta all'esterno dei seguenti edifici:
a) la sede dell'Assemblea regionale siciliana per tutta la durata delle riunioni dell'Assemblea, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
b)  la sede della Giunta regionale per tutta la durata delle riunioni della Giunta, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
c)  le sedi dei consigli provinciali e dei consigli comunali, in occasione delle rispettive riunioni consiliari;
d)  le sedi dei presidenti delle province regionali e dei sindaci dei comuni, quando si riuniscono le rispettive giunte provinciali, o comunali;
e)  le sedi dei rettorati e delle facoltà delle università siciliane, in occasione della giornata iniziale dell'anno accademico, durante le ore di lezione;
f)  le sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, il giorno in cui ha inizio l'anno scolastico, durante le ore di lezione;
g)  gli edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, finché durano le operazioni di voto.

Secondo questo articolo la bandiera deve essere esposta per le elezioni dell'Assemblea di Deputati del Parlamento Siciliano,  ogni 5 anni.

Le elezioni comunali in Sicilia sono fatte con una legge elettorale promulgata dal Parlamento Siciliano.

Le elezioni delle Province Regionali sono fatte con un sistema elettorale   ugualmente promulgato.

Se questa bandiera deve essere esposta per l'elezione dei Deputati  a maggior ragione deve essere esposta per le elezioni Comunali e le Province Regionali essendo queste leggi elettorali valide solo in Sicilia perchè fatte dal Parlamento Siciliano.

 

vedi GAZZETTA UFFICIALE:  http://gurs.pa.cnr.it/gurs/gazzette/g00-1.HTM#1