LA VERA STORIA DEL SINDACO DEL COMUNE DI
MESSINA
Il Dott. Giuseppe Buzzanca,
eletto sindaco di Messina in occasione
delle ultime
elezioni amministrative del 2003, non intende
attendere la decisione della Corte di
Cassazione sulla sentenza che lo ha dichiarato decaduto
perchè incadidabile, ed in
pieno periodo feriale, chiede alla Corte di Appello di
Messina di essere reintegrato
nella carica di sindaco.
Riassumiamo i punti salienti della intricata
e triste vicenda della quale si è
interessata tutta la stampa nazionale, soprattutto dopo
l'emanazione del c.d.
decreto "Salva Buzzanca" ( come è stato definito da
testate giornalistiche di
rilievo ).
Il Dott. Giuseppe Buzzanca eletto sindaco della città di
Messina in occasione
delle ultime elezioni amministrative, è
stato dichiarato decaduto, dalla Corte
d'Appello di Messina ( sent. n.
478
del
2003),
perché candidato alle elezioni
nonostante la condanna in precedenza subita
per peculato d'uso e abuso
d'ufficio ( tali condanne
costituiscono causa di ineleggibilità
a sensi della
legge
elettorale siciliana n.55 del1990 art.15)
La sentenza della Corte
d'Appello di Messina ( Cons.
rel. Dott. Totaro) è
stata però impugnata dal dott.
Giuseppe Buzzanca avanti la
Corte di
Cassazione.
Per il rigetto del ricorso
in Cassazione proposto dal Dott.
Buzzanca, ha
presentato controricorso Giuseppe Rodi
il quale, si rammenta, all'indomani
delle elezioni aveva avanzato varie istanze chiedendo
l'immediato intervento
di tutti gli organi competenti ( il Prefetto,
il Presidente del Tribunale nella sua
qualità di Presidente della
Commissione elettorale ecc. ) ed,
infine, si era
costituito, nella sua qualità di
cittadino di Messina, nel giudizio per
la
dichiarazione di decadenza del Dott. Buzzanca,
promovendo "azione"
popolare a sensi del
d. lgs. 267/2000 art.70.
Si ricorderà che a pochi giorni dalla udienza avanti la
Corte di Cassazione il
governo emanò il decreto legge ( D.L. 80 /04 ) con il
quale la condanna per
peculato d'uso veniva esclusa dalle cause di
ineleggibilità. Sono evidenti i
vantaggi che da tale innovazione normativa ricaverebbe
Buzzanca; la
nuova norma difatti eliminerebbe un motivo
dell'ineleggibilità del sindaco di
Messina.
Si ricorda che il Governo ha il potere di emettere
decreti legge nei casi di
necessità ed urgenza.
Ora poiché la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto
che nella specie non
ricorrevano le condizioni di necessità ed urgenza per
l'emanazione del
decreto legge, i medesimi giudici di legittimità hanno
promosso <questione>
di costituzionalità sul D.L. 80/04 deducendo che, ove il
decreto venisse
riconosciuto incostituzionale, non avrebbe alcun valore
anche la sua
eventuale conversione in legge.
In tutta la vicenda
pertanto, secondo Rodi, è
evidente che ove non fosse intervenuto il
Consiglio dei Ministri del Governo
Italiano (nelle persone firmatarie),
con l'emanazione del predetto D.L. (poi
convertito in legge), la decadenza del dott.
Giuseppe Buzzanca sarebbe già
stata confermata dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Della questione dunque è stata ora investiva la Corte
Costituzionale cui il
giudizio è stato rimesso dalla Corte di Cassazione con
l'ordinanza 7327/04
del 17.4.2004.
Ma a questo punto sorge un altro problema.
Costituisce causa di ineleggibilità del dott. Buzzanza
non solo la condanna
penale da questo subita per peculato d'uso ( causa che è
stata abolita dal
d.l. 80/04 ) ma anche la condanna subita per abuso
d'ufficio.
Sostiene pertanto Rodi che in ogni caso ( cioè anche nel
caso in cui il.
D.l. c.d. "salva
Buzzanca"
fosse ritenuto costituzionalmente legittimo )
Buzzanza sarebbe in eleggibile e, quindi, la decadenza
da sindaco non
potrebbe che essere confermata.
In data 23 aprile 2004,
presso la Suprema Corte di Cassazione, il Rodi ha
perciò
inoltrato istanza di revoca dellordinanza n.
07327/2004 pronunciata dai giudici
di legittimità il 17.4.2004, adducendo e documentando
l'errore di fatto (art.395,
4° comma) e, nel contempo, chiedendo la fissazione
nuova data di udienza.
La Suprema Corte di Cassazione,
come ampiamente riportato dagli Organi
Stampa in data 6 e 7 luglio 2004, Prima Sezione
Civile (in accoglimento della
predetta istanza), ha conseguentemente fissato una
nuova udienza per il
prossimo 13 ottobre 2004.
Nel corso di tale udienza in Cassazione, il Collegio
giudicante della Suprema
Corte dovrà pronunciarsi sulla revoca della propria
ordinanza emessa in data
17 aprile 2004 (relativa all'udienza tenutasi il
14 aprile 2004, procedimento n°
R.G. 30654/03 Civile) contenente la <questione> di
costituzionalità del D.L.
80/2004.
SI EVIDENZIA CHE:
ove venisse accolta e dichiarata la revoca
dell'ordinanza
07327/04, verrebe a cadere anche la <questione>
di costituzionalità del D.L.
80/2004
(e della successiva conversione in legge) promossa
dalla Suprema Corte.
In tal caso non vi sarebbero lunghi tempi di attesa
in quanto, lo stesso Collegio
giudicante (della Suprema Corte di Cassazione)
dovrà pronunciarsi sull'
eccezione preliminare (promossa da G: Rodi) ed
anche sulle altre richieste
formulate nel ricorso e controricorsi.
E proprio con il controricorso proprio,
a conferma di quanto richiesto all'
Ill.ma Corte d'Appello di Messina, viene chiesto
da Rodi alla Suprema Corte di
Cassazione di pronunciarsi,
principalmente, sulla decadenza del dott. Giuseppe
Buzzanca dalla carica di Sindaco (del Comune di
Messina) per il REATO DI
ABUSO DUFFICIO (art. 323 c.p.) e,
secondariamente, sulla decadenza per il
REATO DI PECULATO DUSO (art. 314, 2° comma,
c.p.).
Diversamente, sino ad oggi, come si rileva
dai vari atti, la decadenza del dott.
Giuseppe Buzzanca è stata particolarmente imperniata
sul reato di peculato
d'uso (art. 314, 2° comma, c.p.) mentre, G. Rodi
(come ampiamente evidenziato
negli atti) ha chiesto la decadenza del dott.
Giuseppe Buzzanca dalla carica di
Sindaco, principalmente, per il reato di abuso
d'ufficio e, secondariamente, per
il reato di peculato d'uso evitando, nel contempo, di
effettuare propri commenti
sull'emanato Decreto Legge nー 80/2004.
In relazione all'udienza fissata per il 13 ottobre
2004, il dott. Giuseppe
Buzzanca ha dimostrato di esserne giunto a conoscenza in
quanto,
il 07 luglio
2004, ha
rilasciato intervista televisiva sulla predetta
iniziativa promossa da Rodi.
In tale contesto si inserisce ora, e forse si spiega
anche meglio, l'ulteriore
e recente iniziativa assunta dai legali di Buzzanca.
Il 15 luglio il dott. Giuseppe Buzzanca, infatti,
tramite il Suo legale di fiducia Avv.
Francesco Restuccia (componente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
Messina,lavv. Restuccia è stato precedentemente
candidato al Comune in una
lista di destra), proponeva istanza di sospensione (
c.d. inibitoria ) degli effetti
della Sentenza della Corte d'Appello di Messina n°
478/03.
IN SOSTANZA CHIEDE DI ESSERE REINTEGRATO NELLA CARICA DI
SINDACO ancora prima della decisIone
che definitiva che dovrà essere
assunta dalla Corte di Cassazione .
L'istanza è stata notificata alle parti costituite in
giudizio e quindi, fra le altre, a
Giuseppe Rodi il 9 agosto e la relativa udienza,
prevista per il 23.08.2004:
Incomprensibilmente presso lo studio romano (Avv.
Carmelo Marra e Avv.Valentina
Urso, e non Daniela Urso come indicato negli atti), in
data 9 agosto, erano notificate a
Giuseppe
Rodi ben 12 (dodici) copie della predetta
istanza di sospensione,
avanzata dal dott. Giuseppe Buzzanca. l'istanza è
proposta dal Dott. Buzzanga a
sensi dell'art. 373 c.p.c. il quale recita
testualmente: <<Il
ricorso per cassazione
non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il
giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di
parte e qualora dall'
esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno,
disporre con ordinanza
non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia
prestata
CONGRUA
CAUZIONE (proporzionata alla carica ed agli eventuali
danni arrecati alla città).
A tale istanza si oppone Rodi il quale solleva diverse
questioni preliminari e
di merito. In primo luogo, secondo le tesi sostenute da
Rodi, l'istanza proposta
da Buzzanca sarebbe tardiva poiché avrebbe dovuto essere
proposta, se
pericolo di danno grave ed irreparabile vi fosse,
contemporaneamente al
ricorso in Cassazione.
In relazione a quanto sancito dal predetto art. 373
c.p.c., inoltre, G. Rodi
domanda all'Ill.mo Collegio giudicante, se ad esaminare
il merito dell'istanza di
inibitoria è competente la sezione feriale o se,
diversamente, è competente il
Collegio che ha emesso la sentenza di secondo grado (n.
478/03)
E proprio al Collegio giudicante si chiede riscontro al
predetto quesito.
L'istanza di inibitoria,
azionata dal dott. G. Buzzanca, sostanzialmente, è
basata
sul presunto grave ed irreparabile danno (da ex
art. 373 c.p.c.) economico-
politico che lo stesso dott. Buzzanca subirebbe per
il fatto che, relativamente
alla costituzionalità del D.L. 80/04 (poi convertito in
legge), per la pronuncia della
Consulta si prospettano tempi lunghi.
In relazione al grave ed irreparabile danno,
lamentato dal dott. Buzzanca,
preliminarmente, G. Rodi ritiene che è fuor di ogni
dubbio che ogni eventuale
responsabilità andrebbe fatta valere nei confronti
dei Componenti del Consiglio
dei Ministri che hanno emesso il predetto D.L. 80/.
Infatti,
come indicato nel
corpo della predetta ordinanza (07327/04) emessa
dalla Suprema Corte di
Cassazione (deduzioni sintetiche del Rodi ), la
decadenza del dott. Giuseppe
Buzzanca sarebbe stata confermata ove non fosse
intervenuto il governo con
etto decreto.
La Suprema Corte, quale esempio, si è collegata ad
altro prece-dente caso
(che risale allo scorso febbraio 2004), con il
chiaro riferimento all'ex Sindaco
di Spadafora, dott. Giuseppe Pappalardo, che
essendo medico a Spadafora,
tentò di ottenere la residenza nel comune di Monforte
San Giorgio, chiedendo
un favore ad un Vigile - il comandante - che invece
lo denunciò. Il medico,
condannato a 8 mesi e all'interdizione dai pubblici
uffici, nel corso dell'
interdizione fu candidato (nonostante il divieto
imposto dalla legge elettorale )
ed eletto sindaco del Comune di Spadafora e quindi un
consigliere di minoranza
chiese la sua decadenza. Il locale Tribunale in primo
grado non dichiarò la
decadenza mentre la corte dAppello di Messina si
pronunciò per la decadenza
confermata poi dalla Cassazione il 14.02.2004.
Come nel caso di Buzzanca però,
la Commissione Elettorale non contestava
nulla a Pappalardo, nonostante l art.15. della legge
elettorale(?) n.55 del
Parlamento Siciliano del 1990
PREVEDA LA INELEGGIBILITA'
Secondo Rodi è altresì dubbia (se non
inesistente) l'urgenza di emanare il
predetto D.L. 80/2004 SALVA BUZZANCA il 29 marzo
2004 e, cioè, a soli 15
giorni antecenti all'udienza del 14 aprile 2004,
nel corso della quale si sarebbe
dovuto dibattere il ricorso per cassazione del
dott. Giuseppe Buzzanca e le
tesi dei contro-ricorrenti.
Altre sono le questioni salienti posti all'esame dell'A.G.
da parte di Rodi .
Innanzi tutto G. Rodi ha dato incarico ad altri due
legali
(che affiancheranno i
due precedentemente nominati) di citare in
giudizio il Consiglio dei Ministri
(nelle persone che hanno sottoscritto ed emanato il
Decreto Legge 80/2004)
poich, con il suo intervento,
dalla sfera politica avrebbe interferito nella
sfera
giudiziaria ed, inoltre, in violazione
degli art. 76 cost. (che prevede la condizione
necessaria dell'urgenza per poter fare un decreto legge
e la responsabilità di
chi firma il decreto) e l'art. 77 (nessun decreto legge
può modificare una legge) della
pregiata Carta Costituzionale, hanno modificato (con un
Decreto Legge, proprio il
n° 80/2004) gli articoli 58 e 59 del D. Lgs. 267/2000.
Rodi inoltre preannuncia
che è stata avviata la procedura con richiesta di
intervento su istanza di parte (da ex art.
106 c.p.c.) nei confronti dei predetti
Componenti del Consiglio dei Ministri
(nelle persone che hanno firmato il
predetto D.L. 80/04), affinché
dichiari e documenti (nel corso dell'udienza che si
terrà il 23 agosto 2004) l'urgenza per la quale è
stato emesso il predetto D.L.
80/04 e le motivazione per le quali, il predetto
decreto legge, non è stato emesso
successivamente al 14 aprile 2004.
Ancora, in relazione al danno economico-politico
lamentato dal dott.
Giuseppe Buzzanca, Rodi ritiene opportuno evidenziare
che lo stesso dott.
Buzzanca, nell' accettare la candidatura a Sindaco, era
consapevole che
avrebbe rischiato la decadenza in quanto era già
pendente una condanna
emessa dalla Corte d'Appello di Messina (sentenza n°
1492/2002) ed, altresì,
era in pendenza un ricorso per Cassazione il quale, per
il rispetto dei termini
prescrizionali, avrebbe portato, a distanza di pochi
giorni dalla candidatura, ad
un esito definitivo, cosa, questa, che in realtà è
accaduta, con le gravi
conseguenze sulla Città e sui Cittadini..
Dal punto di vista della cittadinanza e contrariamente
alla tesi sostenuta dal
dott. Giuseppe Buzzanca, relativamente al lamentato
danno economico-
politico, chiede Rodi alla Corte dAppello di Messina di
VALUTARE IL
MAGGIOR DANNO che la Città di Messina (ed i suoi
cittadini, tra i quali G.
Rodi) ha subìto sia per il commissariamento (che ha
poteri limitati a
confronto dei poteri attribuiti al Sindaco) e, nel
contempo, per il fatto che, ove
fosse stato eletto un Sindaco non a rischio di
decadenza, la città avrebbe
avuto un diverso sviluppo socio-commerciale-turistico.
Valutazione da fare anche in relazione alla
concomitante promozione del
Messina nel campionato di calcio di Serie A. Fatto
questo che, a confronto di
un campionato minore, comporta un maggior transito di
cittadini e tifosi dalla
altre Città che hanno la Società calcistica nella
massima serie, con ricadute
economiche positive sul territorio.
In ultimo, secondo Rodi, il danno nei confronti
della Città di Messina, e dei
Suoi cittadini, è stato reso ulteriormente più grave,
dal Consiglio dei Ministri
(nelle persone firmatarie), con lemanazione del più
volte menzionato Decreto
Legge 80/2004, poi convertito in Legge.
Infatti buona parte della Stampa
nazionale, definendo il predetto D. L. 80/2004 quale
Decreto Salva Buzzanca,
ha dedicato al denominato <caso
Buzzanca>, e quindi alla Città di Messina,
intere pagine di giornali
(ad esempio il Corriere della Sera -
E proprio in relazione al danno economico lamentato
dal dott. Giuseppe
Buzzanca, inversamente a quanto dallo stesso sostenuto
(relativamente al
danno economico) Rodi evidenzia che,
nella eventuale ipotesi che la Suprema
Corte di Cassazione dovesse accogliere il ricorso del
dr. Buzzanca (per effetto del
sopraggiunto il D.L. 80/04 e la successiva conversione
in legge), lo stesso dott.
Buzzanca avrebbe regolarmente ed ugualmente diritto
alla propria retribuzione
da Sindaco e, pertanto, non subirebbe alcun danno
economico-patrimo-niale-
politico;
Ed ancora, in relazione al <danno politico> orvero
all'addotta <chance politica>
lamentata dal dott. Giuseppe Buzzanca (in vista di una
nuova eventuale candidatura
a Sindaco alle prossime elezione Amministrative, che si
terrebbero alla scadenza
dell'attuale mandato), come infra evidenziato,
sarebbe stato opportuno che lo
stesso dott. Buzzanca, ancor prima della sua
candidatura a Sindaco, avesse
opportunamente valutato i pro ed i contro
riflettendo attentamente su quanto
poteva accadere ed è, in realtà, accaduto. In tal
senso, a conferma di quanto sopra
evidenziato, Rodi
chiede
al Collegio giudicante:
<<In tutta la vicenda chi ha subito il
maggior danno politico-socio-economico: Il dott.
Buzzanca o invece, la Città
di Messina
e, con essa, tutti i suoi cittadini?>>;
Inoltre Il Rodi vuole evidenziare che la
richiesta di inibitoria,
inoltrata dal
dott. Giuseppe Buzzanca all'On.le Corte d'Appello di
Messina, con la quale si
adduce il lamentato <grave ed irreparabile danno>
richiamato dallart. 373
c.p.c., giunge tardivamente poiché la
sentenza dAppello 478/03 (con la quale è
stata pronunciata la decadenza del dott. Buzzanca dalla
carica di Sindaco) è stata
emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 3
dicembre 2003. Quindi,
comprensibilmente, L'EVENTUALE RICHIESTA DI
INIBITORIA, anche in
considerazione del grave ed irreparabile danno
lamentato dallo stesso dott. G.
Buzzanca, poteva essere azionata sin
successivamente alla sentenza di secondo
grado (n° 478/03) ed anche dopo il ricorso per
Cassazione E NON SETTE MESI DOPO.
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